Sentenza n. 5400/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 1480 del 7 febbraio 2024 emessa dalla sez. Lavoro del Tribunale di Roma, G.L. dott. Pagliarini Massimo, resa pubblica in data 7 febbraio 2024, r.g. 10716/2023, notificata in data 15 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 1480 del 7 febbraio 2024, notificata il 15 febbraio 2024. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito era maturato sino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, non costituito, non ha fornito chiarimenti né indicazioni circa l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma. Il giudice ha ritenuto che l’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione del titolo giudiziale; ha richiamato, in tema di onere della prova tra creditore e debitore, il principio affermato da Cass. n. 13533/2001. Il contenuto e i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non erano più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi ordinato a provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, attivabile su richiesta della ricorrente e operativo per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato civile per gli anni scolastici indicati.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994
Il giudicato da eseguire ha previsto il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
Il giudizio è stato proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato mediante l’ordine all’Amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza riesaminare i presupposti sostanziali del diritto ormai accertato dal titolo, che non sono più sindacabili in tale sede.
- Quando il debitore pubblico non dimostra l’avvenuta esecuzione del titolo e non fornisce chiarimenti sull’adempimento, l’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore può fondare l’accoglimento dell’azione di ottemperanza secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti obbligatori.
- L’accertata mancata esecuzione di un giudicato da parte di un’amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare l’adempimento entro un termine determinato e a nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e il commissario può essere individuato nel dirigente generale competente, anche con facoltà di delega e senza compenso.
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