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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15297/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di retratto successorio ex art. 732 c.c. proposta da due coeredi per subentrare, con effetto retroattivo, nella posizione di una società che aveva acquistato dalla coerede la quota riferita a un compendio ereditario composto da più immobili. I coeredi sostenevano che l’atto del 30.12.1999 avesse ad oggetto non singoli diritti su beni determinati, ma la quota ereditaria della venditrice, così consentendo il riscatto. La società acquirente contestava questa qualificazione e proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: omesso esame di un’istanza presentata nell’ambito di una diversa vicenda fallimentare che menzionava l’acquisto della quota ereditaria; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito negato valenza probatoria a quell’atto; violazione dei criteri presuntivi ex art. 2727 c.c.; errata applicazione delle regole di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c.; violazione degli artt. 732, 1346 e 1602 c.c. per non aver considerato che il contratto riguardasse singoli diritti indivisi e che gli effetti della locazione opponibile al terzo acquirente fossero incompatibili con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto, mentre la coerede venditrice non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva qualificato l’alienazione come cessione di quota ereditaria e, quindi, aveva ritenuto legittimo l’esercizio del retratto successorio da parte dei coeredi. La Corte ha escluso i vizi denunciati: l’atto richiamato dalla ricorrente in sede fallimentare era estraneo al contratto oggetto di causa e comunque non decisivo; la valutazione circa l’oggetto della vendita è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; il ricorso si risolveva in una diversa lettura delle prove e del contratto, non consentita in sede di legittimità; inoltre, la valorizzazione del comportamento successivo delle parti era consentita sul piano ermeneutico e coerente con la natura reale della cessione di quota ereditaria. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 732 c.c.

    prelazione e retratto successorio

    Il retratto successorio è esperibile quando il coerede aliena la quota ereditaria; se invece la vendita riguarda singoli beni determinati, il retratto è in linea di principio escluso, salvo che emerga una diversa volontà negoziale di trasferire l’acquirente nella comunione ereditaria.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto va condotta secondo i canoni ermeneutici e, in cassazione, la parte deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni possono essere utilizzate per ricostruire l’effettiva volontà delle parti, ma la valutazione della loro rilevanza e gravità appartiene al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata esaminata insieme alle altre, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non avesse omesso di pronunciare sui punti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non è invece denunciabile come violazione di legge la semplice diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è ammesso solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia dichiarato di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma senza che la Corte ravvisasse alcuna invalidità del contratto o impossibilità di determinare l’oggetto negoziale.

  • art. 1602 c.c.

    La norma sugli effetti della locazione verso il terzo acquirente opera nella vendita ad effetti reali e non è pertinente alla cessione di quote di beni ereditari, che la Corte ha qualificato come operazione con effetti diversi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per veicolare censure di violazione di legge sostanziale e processuale, ma le doglianze sono state ritenute, in sostanza, meramente fattuali o interpretative e dunque infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha richiamato i limiti del sindacato sulla motivazione, ribadendo che non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del retratto successorio, la vendita della quota ereditaria sussiste quando dall’atto e dagli elementi extratestuali risulti che il terzo è stato destinato a subentrare nella comunione ereditaria; la mera indicazione di beni determinati non basta, da sola, a escludere tale qualificazione.
  • Se la vendita riguarda tutti i diritti di comproprietà sui beni caduti in successione, è normalmente configurabile il trasferimento della quota ereditaria; se riguarda solo singoli beni o diritti, occorre verificare se le parti abbiano comunque inteso trasferire l’acquirente nell’universalità dei rapporti attivi e passivi ereditari.
  • La qualificazione dell’atto come cessione di quota ereditaria o vendita di beni determinati è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati.
  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello stabilito dalla legge; non è sufficiente lamentare una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
  • Quando l’interpretazione di una clausola contrattuale è plausibilmente sostenuta da più letture, la Cassazione non può sostituire la propria preferenza a quella del giudice di merito, purché la soluzione adottata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Nel valutare l’oggetto della vendita ai fini del retratto successorio, possono essere considerati anche il comportamento successivo delle parti e gli indici sintomatici della volontà negoziale, se coerenti con il testo del contratto e con la natura dell’operazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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