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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18373/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/08/2021 che aveva negato la autorizzazione a colloqui telefonici tra il detenuto e il difensore svolti tramite utenza telefonica personale o dello studio, sostenendo che le modalità previste per i colloqui con i difensori non possono essere equiparate a quelle dei colloqui con i familiari. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e ha richiamato precedente giurisprudenza favorevole, sostenendo che l'identità del difensore può essere accertata anche attraverso telefonate dalle utenze cellulari o dallo studio professionale i cui numeri sono iscritti all'Albo

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, sebbene l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. esenti i colloqui con il difensore dalle restrizioni numeriche e di soggetti, la normativa secondaria può tuttavia definire particolari modalità di svolgimento purché non reintroduca i limiti numerici. La circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (art.16.3) che impone che il colloquio telefonico avvenga presso l'istituto penitenziario più vicino per permettere l'esatta identificazione dell'interlocutore è stata ritenuta ragionevole e proporzionata alla finalità di impedire collegamenti tra detenuti e affiliati esterni. È stato quindi confermato il divieto di colloqui telefonici tramite utenza personale o dello studio e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    La norma esclude che le restrizioni previste dal regime 41-bis riguardino i colloqui con i difensori in termini numerici e di soggetti, ma non impedisce alla normativa secondaria di disciplinarne le modalità di svolgimento, purché non reintroduca i limiti numerici previsti per i familiari

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, art. 16.3

    il colloquio telefonico debba avvenire presso il più vicino istituto penitenziario al fine di poter stabilire «l'esatta identità dell'interlocutore»

    La circolare prescrive l'obbligo di svolgere il colloquio telefonico presso l'istituto per consentire l'identificazione dell'interlocutore; tale prescrizione è stata ritenuta conforme al principio di ragionevolezza e proporzionalità in relazione all'esigenza di prevenire comunicazioni illecite

  • Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2013

    Richiamata per il principio secondo cui la limitazione di un diritto fondamentale richiede un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango; giustifica il bilanciamento tra diritto di difesa e esigenza di sicurezza

  • Sez. I, n. 46021 del 21 ottobre 2021 (giurisprudenza della Corte di legittimità)

    Precedente affrontato dalla Corte sullo stesso tema: già in altro ricorso dello stesso ricorrente la questione era stata esaminata e la disciplina delle modalità era ritenuta compatibile con i limiti posti dalla normativa principale

Massime di principio

  • L'art. 41-bis tutela il diritto di difesa escludendo le restrizioni numeriche e soggettive per i colloqui con i difensori, ma non impedisce alla normativa secondaria di stabilire modalità più rigorose per garantire sicurezza e identificazione
  • Le circolari e le disposizioni amministrative che richiedono l'effettuazione dei colloqui telefonici presso l'istituto penitenziario per l'identificazione sono generalmente ritenute legittime se proporzionate alla finalità di prevenire collegamenti illeciti
  • In situazioni analoghe il giudice bilancerà il diritto fondamentale alla difesa con la tutela della sicurezza pubblica: le restrizioni sono ammissibili se sono adeguate, necessarie e proporzionate
  • Per impugnare con successo il divieto di colloqui telefonici da utenze esterne il difensore dovrà dimostrare l'esistenza di misure alternative equivalenti e garantite per l'identificazione (es. procedure di autenticazione certificata, linee protette, strumenti telematici sicuri) che risultino concretamente praticabili
  • È consigliabile richiedere preventivamente modalità alternative formalmente documentate (es. uso di numeri professionali registrati, video-colloqui in locali autorizzati, procedure di identificazione concordate con l'amministrazione penitenziaria) e acquisire precedenti favorevoli se presenti

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