Cassazione Penale, Sentenza n. 25272/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva dichiarato non doversi procedere perché il fatto ascritto (danneggiamento) sarebbe divenuto privo di rilevanza penale dopo il d.l.gs. 7/2016. Il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha errato nel qualificare il fatto come danneggiamento semplice (art. 635, comma 1 c.p.) mentre, in base agli atti, la rottura del lunotto è avvenuta mentre l'autovettura era parcheggiata sulla pubblica via, configurando il danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma 2, n.1 c.p., fattispecie non depenalizzata e procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che dagli atti emergeva la tempestiva querela e che il danno al lunotto era stato commesso con l'auto in sosta sulla pubblica via. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Campobasso, rilevando che la condotta configura il reato di danneggiamento aggravato (art. 635, commi primo e secondo, n.1 c.p.), non incluso tra i reati depenalizzati dal d.l.gs. 7/2016 e procedibile d'ufficio anche dopo l'entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022.
Norme richiamate
Riguarda il danneggiamento semplice; dopo il d.l.gs. 7/2016 tale ipotesi è stata depenalizzata nella fattispecie complessiva e non rilevante ai fini penali nel caso semplice.
art. 635 cod. pen. (comma 2, n.1)
Individua il danneggiamento aggravato quando il bene è esposto alla pubblica fede (es. veicolo in sosta sulla pubblica via). Tale fattispecie non è stata depenalizzata dal d.l.gs. 7/2016 e resta punibile e procedibile d'ufficio.
d.l.gs. 7/2016
Ha depenalizzato alcune fattispecie di danneggiamento nella forma semplice; non incide però sulle ipotesi aggravate previste dal comma 2 dell'art. 635 c.p.
d.l.gs. 150/2022
Richiamato in relazione alla procedibilità: l'aggravamento contestato rimane procedibile d'ufficio anche dopo l'entrata in vigore di tale decreto, secondo la lettura effettuata dalla Corte.
Massime di principio
- Quando il bene danneggiato è 'esposto alla pubblica fede' (per esempio un veicolo parcheggiato su strada pubblica) la fattispecie va qualificata come danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, comma 2, n.1 c.p., non come danneggiamento semplice.
- La depenalizzazione operata dal d.l.gs. 7/2016 riguarda il danneggiamento nella forma semplice; perciò, in presenza di circostanze aggravanti specifiche, il reato resta perseguibile penalmente.
- In giudizio occorre valutare con attenzione le risultanze di fatto (luogo della sosta, modalità del danno, testimonianze, querela) prima di decidere la qualificazione giuridica; un'errata qualificazione può determinare l'annullamento della sentenza in sede di legittimità.
- Nei casi di possibile danno aggravato in danno di beni esposti alla pubblica fede la perseguibilità è d'ufficio: il pubblico ministero può procedere anche in assenza di ulteriori condizioni di procedibilità.
- Prima di dichiarare l'estinzione per depenalizzazione è necessario verificare puntualmente se la specifica ipotesi rientri nell'ambito di applicazione della norma che ha depenalizzato la fattispecie o se permangono cause di rilevanza penale (aggravanti, particolari destinatari del bene, ecc.).
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