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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21405/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società operante come spedizioniere doganale aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni per tardivo pagamento di diritti doganali relativi al novembre 2016. La lite verteva sulla possibilità di qualificare come ravvedimento operoso un pagamento eseguito in modo frazionato e parzialmente imputato a capitale, con residuo non integralmente estinto, mentre l'Ufficio sosteneva che il ravvedimento fosse escluso perché non erano stati versati contestualmente e integralmente anche sanzioni e interessi e perché il pagamento non aveva una causale idonea. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto ammissibile il ravvedimento operoso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 13 d.lgs. 472/1997 per avere il giudice di merito ammesso il ravvedimento parziale e per non avere considerato necessario il versamento integrale di sanzioni e interessi; violazione degli artt. 108 e ss. Reg. UE 952/2013 e 77 e ss. TULD, per avere escluso che la mancanza di causale e la scelta del contribuente di pagare solo parte del tributo impedissero l'accesso al beneficio.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendo che la questione andasse risolta alla luce dello ius superveniens introdotto dall'art. 13-bis d.lgs. 472/1997, norma interpretativa e retroattiva che ammette il ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei termini previsti. Ha però rilevato che, nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato che il pagamento complessivo non aveva coperto integralmente la sorte capitale, residuando un debito di euro 572,89, sicché occorre verificare in rinvio se, alla luce della disciplina sopravvenuta, il provvedimento sanzionatorio sia corretto tenendo conto dei versamenti parziali e del requisito del pagamento integrale della parte di tributo cui il ravvedimento si riferisce. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La norma, nel testo tradizionalmente applicato, richiedeva per il perfezionamento del ravvedimento operoso la regolarizzazione dell'obbligo tributario, il versamento della sanzione ridotta e degli interessi, escludendo il ravvedimento parziale secondo la giurisprudenza previgente.

  • art. 13-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    «l'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti...»

    Norma interpretativa e retroattiva che consente il ravvedimento operoso anche mediante versamenti frazionati, ma a condizione che per ciascuna frazione siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte di debito estinta tardivamente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 108 e ss.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere il regime del pagamento dei diritti doganali e la priorità del versamento del capitale rispetto ad accessori e sanzioni.

  • Reg. (UE) n. 952/2013, artt. 109 e 110

    Disposizioni richiamate nel quadro del pagamento differito dei diritti doganali.

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 77, 78 e 79

    Disposizioni del TULD richiamate per il meccanismo del pagamento differito dei dazi mediante annotazione su apposito conto di debito.

Massime di principio

  • Il ravvedimento operoso, nella sua disciplina attuale e interpretata in senso retroattivo dall'art. 13-bis d.lgs. 472/1997, può essere utilizzato anche quando il pagamento del tributo avvenga in forma frazionata, purché il pagamento avvenga nei termini previsti e comprenda, per la quota di imposta estinta, interessi e sanzioni proporzionati.
  • La verifica della validità del ravvedimento non può arrestarsi alla sola esistenza di un pagamento parziale: occorre accertare se il versamento abbia effettivamente estinto integralmente la parte di debito cui il contribuente intendeva riferire il ravvedimento e se siano stati assolti anche accessori e sanzioni dovuti per quella parte.
  • Quando interviene una norma interpretativa espressamente retroattiva, il giudizio pendente deve essere deciso applicando la disciplina sopravvenuta, anche se il comportamento contestato è anteriore alla sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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