Cassazione Penale, Sentenza n. 29730/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 546 c.p.p. e per vizio di motivazione: la sentenza notificata al difensore, pur riportando correttamente nell'epigrafe le generalità del MICALIZZI e il capo di imputazione, nella parte motiva fa riferimento a un'altra vicenda processuale e a un diverso imputato. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse motivando che era stata notificata al MICALIZZI una sentenza relativa a soggetto diverso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza-documento depositata (n. 3364 del 05/06/2023) contiene una motivazione riferita ad altro imputato e dunque è affetta da vizio grave della formazione del documento. Sulla base della giurisprudenza richiamata, ha annullato senza rinvio la sentenza-documento e ha disposto la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo per la nuova redazione della sentenza-documento (ossia per la rettifica/nuova redazione del testo motivazionale e la corretta notificazione). Non è stata disposta revisione del merito del giudizio, ma la correzione formale del documento sentenziale.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; nel contesto la Corte ha valutato la correttezza formale della sentenza-documento e ha ritenuto che la motivazione riferita a altro imputato costituisce vizio della formazione del documento che legittima l'annullamento per la sua totale mancanza nella parte motivazionale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 37116 del 17/06/2021 (richiamata)
la nullità della sentenza derivante dalla mancanza totale della motivazione e del dispositivo (nella specie, perché riferiti ad altro imputato ed a diversa imputazione) ... è di carattere relativo e può essere sanata ... con la mera rinnovazione dell'atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo
Principio per cui il vizio consistente nella redazione di una sentenza riferita ad altro imputato è un vizio del documento sentenziale che può essere sanato con la nuova redazione del testo; se la motivazione è totalmente mancante o riferita ad altro, la sentenza-documento va annullata e gli atti restituiti per la corretta redazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, n. 9877 del 17/01/2020 (richiamata)
Ulteriore conferma del principio che la sentenza depositata in cancelleria e riferita ad altra vicenda o ad altro imputato presenta un vizio di motivazione da ritenersi totalmente mancante, imponendo l'annullamento del documento e la trasmissione per nuova redazione.
Massime di principio
- Se la parte motiva di una sentenza è riferita a un diverso imputato o a diversa vicenda, ciò costituisce un vizio della formazione del documento sentenziale che rende la motivazione nella sostanza mancante.
- Il vizio descritto è di norma 'relativo' rispetto al procedimento sostanziale: non travolge automaticamente l'intero giudizio di merito, ma comporta l'annullamento del documento sentenziale con ordine di nuova redazione (sanazione mediante rinnovazione del testo).
- La Corte può disporre l'annullamento senza rinvio del documento e la restituzione degli atti alla Corte territoriale per la corretta redazione della sentenza-documento; ciò non equivale a una decisione sul merito della colpevolezza o pena, ma è un correttivo formale.
- In situazioni analoghe è opportuno per il difensore contestare immediatamente la notificazione e il contenuto formale della sentenza, richiedendo l'annullamento/ristampa del documento e la corretta notificazione al fine di tutelare il diritto di impugnazione del condannato.
- La mera notifica di un testo depositato fuori termine o la presenza di errori materiali nella redazione della sentenza possono portare all'obbligo di nuova redazione; tuttavia la conservazione del verbale di udienza e del dispositivo pubblicato resta prova della regolarità del giudizio sostanziale che può essere valorizzata nella rettifica.
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