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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3102/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricucci ha proposto la dichiarazione di ricusazione della dr.ssa Anna Maria Pazienza sostenendo che ella sarebbe a conoscenza di prove non note alla difesa emerse in altro procedimento a carico del magistrato Russo, che tali vicende probatorie e le decisioni del Tribunale avrebbero creato un pregiudizio e un sistematico ostracismo nel rigetto delle richieste probatorie della difesa; inoltre si censura che la Corte di appello abbia dichiarato l'istanza inammissibile senza fissare udienza in camera di consiglio e avendo comunque svolto un esame di merito, violando l'art. 41, comma 3, e l'art. 127 cod. proc. pen., e che non sia stato consentito l'accesso agli atti di altro procedimento (art. 493/507 cod. proc. pen.)

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti e manifestamente infondati. Ha confermato che le dichiarazioni di ricusazione erano prive di una delle cause tassative previste dall'art. 37 cod. proc. pen., che la mera connessione probatoria tra procedimenti non legittima la ricusazione e che la pronuncia di una sentenza in altro procedimento non costituisce di per sé manifestazione indebita di convincimento. Ha ritenuto legittima la decisione de plano della Corte di appello (in procedura camerale) quando l'istanza è manifestamente infondata e ha affermato che il provvedimento può spiegare le ragioni della manifesta infondatezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente (indicato nell'atto come tremila euro).

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Disciplina la decisione sulla ricusazione: il comma 1 impone al collegio di provvedere senza ritardo (consentendo il provvedimento de plano per manifesta infondatezza), mentre il comma 3 regola la decisione di merito con le forme dell'art. 127 (udienza camerale e possibilità di contraddittorio).

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola le forme del procedimento camerale e dell'udienza in camera di consiglio; richiamato come modalità obbligatoria per la decisione di merito sulla ricusazione ma non per la declaratoria de plano di manifesta infondatezza.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Elenca tassativamente le cause di ricusazione: la Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi previste sussisteva nel caso di specie e che le norme di ricusazione vanno interpretate restrittivamente; la mera connessione probatoria o la partecipazione del giudice ad altro processo su fatti diversi non costituiscono causa di ricusazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento: applicata dalla Corte di cassazione per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 283/2000

    Riguarda la parziale illegittimità costituzionale di art. 37, comma 1; la Corte di cassazione ha però ritenuto inapplicabile la pronuncia ai fatti di causa perché la sentenza di condanna nel processo diverso non riguardava lo stesso fatto oggetto del procedimento in esame.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Rammentata in relazione agli effetti sanzionatori economici (cassa delle ammende) e alla necessità di valutare l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per escludere l'obbligo del versamento.

Massime di principio

  • Le cause di ricusazione sono tassative e vanno interpretate restrittivamente: la semplice connessione probatoria tra procedimenti non giustifica la ricusazione del giudice.
  • La partecipazione di un giudice a un diverso procedimento che abbia valutato le stesse fonti in relazione a fatti diversi non è di per sé motivo di ricusazione se non sussiste una manifesta espressione indebita di convincimento estranea all'esercizio delle funzioni.
  • Se la richiesta di ricusazione è manifestamente infondata, il collegio può dichiararne l'inammissibilità de plano con procedura camerale (senza udienza e senza audizione delle parti), purché motivi la manifesta infondatezza.
  • La decisione di merito sulla ricusazione richiede invece le forme dell'art. 127 (udienza in camera di consiglio con avviso alle parti) e il rispetto del contraddittorio previsto dall'art. 41, comma 3.
  • Le pronunce di rigetto di richieste istruttorie non costituiscono automaticamente prova di pregiudizio e sono impugnabili con gli ordinari mezzi di gravame, non con la ricusazione salvo casi di manifesta indebita esternazione.
  • L'accesso agli atti di altro procedimento non è automatico: la difesa può richiederne utilizzazione (es. art. 493/507), ma l'esistenza di atti in altro processo e la loro valutazione non determinano automaticamente la ricusazione del giudice.

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