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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1291/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo errore di diritto e vizio di motivazione per travisamento della prova. Ha chiesto l'annullamento perché, a suo avviso, il Tribunale ha incorrectamente ritenuto gravi indizi di partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti quando la sua condotta sarebbe stata quella di mero corriere: consegna della droga e riscossione di quanto dovuto, rapporti limitati a contatti con Antonio Strangio e occasionali incontri con altri (contributi episodici). Ha inoltre rilevato che per alcuni episodi contestati non era stata adottata misura cautelare nei suoi confronti e che collaboratori avevano escluso la sua affiliazione al sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano aspecifiche e non si confrontavano con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva ricostruito plurimi trasporti di cocaina (consegne di non meno di 3 kg ciascuna tra il 28/11/2021 e il 05/05/2022, almeno dieci trasporti descritti e quattro attribuiti al ricorrente), il suo arresto in flagranza durante uno di questi trasporti, il sequestro di elementi probatori (telefonini) che collegavano i ruoli all'interno dell'organizzazione, la conferma del quadro da parte di un collaboratore di giustizia e la presenza del ricorrente a incontri e a una contrattazione rilevante tra i vertici. Il giudice ha ritenuto che la ripetizione dei trasporti, l'entità delle partite e i contatti a monte e a valle denotassero una disponibilità stabile e la condivisione del progetto criminoso, idonee a configurare la partecipazione all'associazione. Ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    La norma è stata applicata nella prospettiva che la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta indiziariamente da una pluralità di elementi quali numero e consistenza delle consegne, ripetizione nel tempo dei trasporti, ruolo organizzato di corrieri e contatti con i vertici: non è necessaria una struttura complessa, ma è richiesta una stabilità e una disponibilità operativa al servizio del sodalizio

  • Giurisprudenza di legittimità

    Principio consolidato che distingue il reato associativo dalla mera reiterazione di cessioni: per l'associazione occorre dimostrare, anche con indizi, una struttura almeno rudimentale e una tendenziale stabilità nel tempo; la ripetizione e l'organizzazione dei trasporti possono integrare tali requisiti

Massime di principio

  • La mera qualifica di "corriere" non esclude automaticamente la partecipazione all'associazione: elementi come la ripetizione dei trasporti, l'entità delle partite, la presenza a incontri decisionali e i contatti stabili con i vertici possono far propendere per la partecipazione associativa
  • Per contestare efficacemente un'ordinanza cautelare che ricostruisce partecipazione associativa occorre confrontarsi puntualmente con ciascun argomento della motivazione, mostrando l'inesistenza o l'irrilevanza degli elementi probatori indicati (es. numeri/tempi dei trasporti, connessioni telefoniche, presenza a trattative)
  • Nei ricorsi in Cassazione le censure vaghe o puramente fattuali sono spesso dichiarate inammissibili: è necessario formulare motivi specifici di diritto o dimostrare il vizio logico-giuridico della valutazione probatoria
  • Prove indirette (intercettazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori, cronologia dei trasporti) possono concorrere a formare un quadro indiziario solido per l'applicazione dell'art. 74 DPR 309/1990; la loro concatenazione logica nella motivazione del giudice è decisiva
  • L'assenza di misura cautelare per taluni episodi o il fatto che alcuni collaboratori negano l'affiliazione non esclude che altri elementi possano dimostrare la partecipazione se la ricostruzione è coerente e supportata da plurimi indici

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