Cassazione Penale, Sentenza n. 26738/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro fino a euro 2.319.180, disposto dal GIP. Deduce, in primo luogo, la violazione degli artt. 125, 292, 321 e 324 c.p.p., sostenendo che il provvedimento del Tribunale sarebbe privo di autonoma valutazione delle condizioni di applicabilità del vincolo ablativo e che la motivazione sarebbe solo apparente, poiché il tribunale si sarebbe limitato a richiamare il decreto genetico del GIP e quest'ultimo a sua volta la richiesta del PM. In secondo luogo, lamenta la violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e la mancanza di motivazione sul periculum in mora, assumendo che non fossero state specificate le ragioni per ritenere attuale e concreto il rischio di dispersione, alienazione o utilizzo delle somme sequestrate; evidenzia inoltre che i fatti erano risalenti nel tempo e che non vi sarebbero state condotte indicative di un reale pericolo di dispersione dei beni.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato o comunque reiterativo, poiché dagli atti emergeva che il GIP aveva svolto una motivazione autonoma sulle modalità di consumazione dei fatti di truffa, sull'uso di false fatturazioni e richieste di bonus facciate per lavori mai eseguiti, nonché sulla qualificazione giuridica delle condotte; il Tribunale del riesame aveva già escluso il vizio denunciato. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la questione del periculum in mora non risultava essere stata specificamente dedotta nel riesame e viene quindi proposta per la prima volta in cassazione, in violazione del principio di corrispondenza tra le doglianze formulate in riesame e quelle deducibili in legittimità. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti; la Corte ritiene che non vi sia vizio motivazionale perché gli atti contenevano una valutazione autonoma.
Richiamato dalla difesa in tema di requisiti del provvedimento cautelare; la Corte non ravvisa violazione.
Norma sul sequestro preventivo e sul periculum in mora; la doglianza è dichiarata inammissibile perché nuova in cassazione.
Richiamato dalla difesa con riferimento al riesame del sequestro preventivo.
Applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente una motivazione autonoma del giudice che, pur potendo richiamare atti precedenti, esprima proprie valutazioni sulle modalità del fatto, sul fumus e sulla qualificazione giuridica delle condotte.
- È inammissibile in cassazione dedurre per la prima volta censure relative al periculum in mora del sequestro preventivo se tali doglianze non sono state specificamente proposte davanti al tribunale del riesame.
- Nel giudizio cautelare reale il ricorso per cassazione deve rispettare il perimetro delle questioni già devolute al riesame: le censure nuove o non corrispondenti ai motivi originari sono inammissibili.
- La mera risalenza temporale dei fatti, di per sé, non basta a escludere il periculum in mora se la questione non è stata ritualmente introdotta e scrutinata nei gradi di merito cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26713/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26720/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26678/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26680/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26682/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26683/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →