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Sentenza

Sentenza n. 1186/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento e/o la declaratoria di illegittimità ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a. del provvedimento di diniego formulato dal Comune di Milano – Direzione Demanio e Patrimonio – Area Patrimonio Immobiliare – Unità Gestione Gare e Trasferimenti Immobiliari, Prot. 08/08/2024.0430698.U. dell’8 Agosto 2024 sull’istanza di accesso del Gruppo Bulgarella Holding S.r.l. datata 6.6.2024 e successivamente reiterata, per quanto occorrer possa, della nota del Comune di Milano – Direzione Demanio e Patrimonio – Area Patrimonio Immobiliare – Unità Gestione Gare e Trasferimenti Immobiliari, Prot. 17/06/2024.0339247.U. del 17 giugno 2024 sull’istanza di accesso del Gruppo Bulgarella Holding S.r.l. del 29.5.2024 ripresentata in datata 6.6.2024; e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto dell’odierna ricorrente a prendere visione ed acquisire copia di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 06.06.2024 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad esibire la relativa documentazione.

Giustizia amministrativa202400877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi del Comune di Milano sulle istanze di accesso e, secondo la ricostruzione del giudizio, atti della procedura di assegnazione in concessione d'uso mediante incanto di parte di un complesso immobiliare con destinazione alberghiera

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato, anche mediante motivi aggiunti, i provvedimenti comunali di diniego relativi a istanze di accesso documentale e aveva chiesto l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta, nonché la condanna dell'Amministrazione all'esibizione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata notificata al Comune e alla società controinteressata, le quali non hanno manifestato interesse alla prosecuzione del processo e hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), e dell'art. 84 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti della rinuncia: dichiarazione depositata in giudizio, sottoscritta secondo le forme previste e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, senza opposizione da parte di soggetti interessati alla prosecuzione. Non è stata quindi esaminata la legittimità dei dinieghi di accesso né il merito della domanda di esibizione documentale. Le spese sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    «1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. 2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando è resa nelle forme previste, notificata alle altre parti nel termine stabilito e non vi è opposizione di soggetti interessati alla prosecuzione; le spese possono essere compensate dal Collegio, anche sulla base dell'accordo delle parti.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell'oggetto della domanda di accesso, senza che il Collegio abbia esaminato il merito della pretesa a causa dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione della parte o dell'avvocato munito di mandato speciale, depositata in giudizio oppure resa in udienza e verbalizzata.
  • La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, il processo si estingue.
  • L'estinzione per rinuncia non comporta necessariamente la condanna del rinunciante alle spese, potendo il Collegio disporne la compensazione avuto riguardo alle circostanze del caso, in particolare quando vi sia accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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