Cassazione Penale, Sentenza n. 36346/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 maggio 2026 ha respinto l’istanza del condannato volta a far dichiarare inefficace l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Cuneo dopo la notifica, nelle forme previste per l’irreperibilità, del precedente ordine di esecuzione con sospensione. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto corretta la dichiarazione di irreperibilità, poiché non era noto il domicilio del condannato in Romania e l’obbligo di svolgere ricerche all’estero presuppone che sia individuabile il luogo in cui cercarlo. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, esaminati congiuntamente. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sua espulsione in Romania, eseguita con accompagnamento alla frontiera il 18 luglio 2016, rendeva noto lo Stato nel quale svolgere le ricerche e faceva sorgere l’obbligo di attivarle anche senza conoscere l’indirizzo preciso. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 656, comma 8-bis, c.p.p.: pur riconoscendo che la previsione sulla rinnovazione della notifica non opera in caso di irreperibilità, ha sostenuto che ciò vale soltanto quando l’irreperibilità sia stata correttamente dichiarata, condizione che a suo avviso mancava.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha rigettato il ricorso. Ha ribadito l’orientamento secondo cui l’obbligo di disporre ricerche all’estero sorge soltanto quando le ricerche svolte in Italia consentano di individuare la località in cui l’interessato dimora o esercita abitualmente la propria attività, così da poter svolgere utilmente la ricerca di un indirizzo esatto. La sola conoscenza della Romania quale Stato di espulsione, senza indicazioni sul luogo in cui reperire il condannato, non imponeva ricerche in quel Paese; ne conseguiva che l’irreperibilità era stata correttamente dichiarata e che anche la censura relativa all’art. 656, comma 8-bis, c.p.p. era infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Non sono indicati importi o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
Posto che, pertanto, alla luce del sistema processuale vigente l’irreperibilità del ricorrente è stata correttamente dichiarata, l’argomento proposto nel secondo motivo, secondo cui l’obbligo di rinnovazione della notifica di cui all’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., non si applicherebbe al condannato irreperibile soltanto nel caso in cui l’irreperibilità sia stata correttamente dichiarata, è conseguentemente infondato.
La questione relativa alla rinnovazione della notifica non conduce all’accoglimento del ricorso quando l’irreperibilità sia stata correttamente dichiarata; nel caso deciso, tale presupposto ricorreva.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- L’obbligo di disporre ricerche all’estero ai fini della dichiarazione di irreperibilità sorge soltanto quando le ricerche svolte nel territorio nazionale permettano di individuare una località in cui la persona dimori o eserciti abitualmente la propria attività e nella quale sia quindi possibile cercare utilmente un indirizzo esatto.
- La conoscenza dello Stato verso cui una persona è stata espulsa, in assenza di elementi che consentano di individuare il luogo in cui reperirla, non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di svolgere ricerche in quello Stato.
- Quando l’irreperibilità è stata correttamente dichiarata, è infondata la censura che contesta l’omessa rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 656, comma 8-bis, c.p.p. sul presupposto che l’irreperibilità non sarebbe stata validamente accertata.
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