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Sentenza

Sentenza n. 7238/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Viterbo in data -OMISSIS- recante foglio di via obbligatorio.

Giustizia amministrativa202207170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Viterbo, con divieto di ritorno nel Comune per due anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza e illogicità della motivazione e carenza di istruttoria. Ha sostenuto che il provvedimento non consentisse di individuare specifici elementi di fatto, certi e attuali, idonei a dimostrare la sua pericolosità sociale per la sicurezza pubblica. Ha inoltre evidenziato di essere incensurato e ben inserito nel contesto sociale, contestando che la misura fosse stata utilizzata in funzione sostanzialmente repressiva, come una condanna anticipata fondata sulla sola denuncia. Il ricorso richiamava anche la documentazione relativa a patologie psicofisiche, ritenuta non adeguatamente considerata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbita ogni questione relativa alla permanenza dell'interesse a ricorrere per il decorso della durata della misura. Il Collegio ha premesso che il foglio di via obbligatorio richiede: la riconducibilità dell'interessato a una categoria di pericolosità prevista dalla legge; la pericolosità sociale; la sua attualità. L'appartenenza a una categoria legale non è sufficiente, occorrendo una valutazione complessiva della condotta di vita e una prognosi fondata su elementi di fatto circa la ragionevole probabilità di future condotte illecite. La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede necessariamente condanne penali e può fondarsi anche su un singolo episodio significativo, purché la motivazione dia conto della concreta propensione a ledere i beni tutelati. Proprio per la limitazione della libertà personale e di circolazione, la motivazione deve essere particolarmente rigorosa, così da evitare pene del sospetto o forme di colpa d'autore. Nel caso concreto, il provvedimento richiamava una segnalazione dei Carabinieri relativa a condotte antigiuridiche culminate nel danneggiamento di un'autovettura della Polizia Locale e in minacce al Sindaco, nonché numerose segnalazioni di polizia concernenti delitti contro la pubblica amministrazione, l'autorità delle decisioni giudiziarie e il patrimonio. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a evidenziare una spiccata pericolosità sociale, un'avversione e indifferenza verso le istituzioni e una concreta probabilità di commissione di reati, nonché a ricondurre il soggetto alla categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011. La prognosi di pericolosità costituisce valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per abnormità dell'iter logico, incongruenza o irragionevolezza della motivazione e travisamento dei fatti; tali vizi non sono stati ravvisati. La documentazione medica non è stata ritenuta decisiva, considerata la natura preventiva e non punitiva della misura. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a [...] coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto [...] che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo [...] la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    La riconducibilità a una categoria legale di pericolosità è necessaria ma non sufficiente; occorrono una pericolosità sociale effettiva e attuale, desunte da elementi di fatto e da una valutazione complessiva della condotta.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica [...] il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio [...] inibendo di farvi ritorno [...] per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

    Il Questore può disporre il foglio di via e il divieto di ritorno quando ricorrono i presupposti di pericolosità previsti dall'art. 1, mediante una motivazione adeguata sugli elementi di fatto e sull'attualità del rischio.

  • artt. 13 e 16 Cost.

    La rilevante limitazione della libertà personale e della libertà di circolazione impone un obbligo di motivazione rafforzato per le misure preventive personali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nell'oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio richiede congiuntamente la riconducibilità dell'interessato a una categoria legale di pericolosità, una pericolosità sociale effettiva e l'attualità della stessa; la sola appartenenza astratta a una categoria non è sufficiente.
  • La pericolosità sociale può essere desunta da una valutazione globale della personalità e delle condotte dell'interessato e non presuppone necessariamente condanne penali; può risultare anche da un singolo episodio, purché concreto e significativo, valutato insieme agli ulteriori elementi disponibili.
  • La natura preventiva e non sanzionatoria del foglio di via consente un livello probatorio diverso da quello richiesto per l'accertamento penale, ma impone all'amministrazione di motivare specificamente la concreta propensione del soggetto a compromettere la sicurezza o la tranquillità pubblica e l'attualità del pericolo.
  • Considerata la limitazione della libertà personale e di circolazione, la motivazione del provvedimento di prevenzione deve essere rafforzata e deve impedire che la misura si traduca in una pena del sospetto o in una sanzione fondata sulla mera colpa d'autore.
  • La prognosi amministrativa di pericolosità sociale è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza o irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale, salvo il controllo sull'effettiva sussistenza e adeguatezza degli elementi posti a fondamento della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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