Cassazione Penale, Sentenza n. 15641/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca confermato dalla Corte d'appello: (1) i parenti di Giuseppe FELACO deducevano la perdita di efficacia del sequestro per decorso del termine previsto dall'art.27, comma 6, d.lgs. 159/2011 e la nullità del decreto di primo grado per presunta omessa notifica a Joseph FELACO ROGERS; denunciavano altresì violazioni costituzionali e vizio di motivazione per mancata valutazione della documentazione e delle consulenze di parte, sostenendo che i beni fossero stati acquisiti lecitamente (eredità, liberalità, reimpiego di somme lecite); (2) Roberto MARZANO contestava la sussistenza dei presupposti per la confisca (art.1 l.575/1965), invocando la propria estraneità e attività lavorativa e sostenendo che, dovendo il proposto essere già accertato come pericoloso, il decesso di FELACO avrebbe reso inammissibile l'azione ablatoria contro eredi e terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: (a) il procedimento è sorto su proposta del Questore già nel 2005, perciò si applica la previgente disciplina (legge 575/1965) e non il d.lgs. 159/2011; ne consegue che l'eccezione di perdita di efficacia del sequestro per decorso del termine di cui all'art.27 d.lgs.159 non si applica al caso di specie (art.117 d.lgs.159 transitorio). (b) Le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle consulenze sono manifestamente infondate: la Corte d'appello ha esaminato gli elementi, valutando tempi di acquisto, disponibilità finanziarie e sproporzioni; la confisca di miglioramenti/edificazioni su terreni leciti è ammissibile se il bene va valutato unitariamente. (c) Alcune impugnative sono inammissibili per difetto di legittimazione/assistenza tecnica: il difensore non era munito della procura speciale richiesta per procedimenti di prevenzione e pertanto il ricorso di MARZANO è stato rigettato per carenza della procura; analogo difetto o mancanza di interesse ha reso inammissibile la doglianza sulla notifica a terzi. (d) Condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità manifesta.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia)
art. 27, comma 6; art. 117, comma 1
L'art.117 contiene una norma transitoria che esclude l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 alle procedure in cui alla data del 13/10/2011 fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; perciò le disposizioni sui termini di efficacia del sequestro (art.27) non operano se la proposta è anteriore e resta applicabile la disciplina previgente.
Legge 31 maggio 1965, n. 575 (disciplina delle misure di prevenzione)
art. 1; art. 2-bis, comma 6-bis (richiamati nel testo)
È la disciplina applicabile ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.159/2011; consente il proseguimento del procedimento e l'ablazione anche nei confronti degli eredi quando la proposta sia stata avanzata in vita del proposto.
art. 606, comma 1 (motivi di ricorso per cassazione: lett. b), c), e)); art. 616 (conseguenze per motivi manifestamente infondati); d. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1 (limiti del ricorso)
La Corte ha rilevato l'inammissibilità dei motivi indicati ai sensi dell'art.606 laddove non sono deducibili questioni costituzionali in forma impropria e ha applicato l'art.616 per condannare al pagamento per motivi chiaramente infondati o colpevoli.
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 24, 42, 111 e 27 (citate dai ricorrenti)
Le doglianze generiche di violazione costituzionale non possono essere dedotte tramite ricorso per cassazione come violazioni della legge penale; questioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate secondo le forme proprie.
Codice civile / norme processuali civili (rilevata giurisprudenza)
art. 100 cod. proc. civ. (procura speciale alle liti)
In procedimenti di prevenzione il terzo interessato può stare in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale: la mancata procura speciale determina irricevibilità/amnissibilità del ricorso del terzo.
Massime di principio
- Se il procedimento di prevenzione è sorto con proposta anteriore al 13/10/2011 si applica la previgente legge 575/1965 e non le norme sui termini di efficacia del sequestro del d.lgs.159/2011 (art.117 d.lgs.159).
- Gli eredi del proposto possono essere destinatari di misure ablative se la proposta originaria fu formulata in vita del proposto; il decorso della morte non implica automaticamente la perenzione della misura.
- In materia di misure di prevenzione la valutazione della congruità tra acquisti e disponibilità lecite può tener conto del valore unitario dei beni (es. edificazione su terreno lecito che aumenta il valore complessivo) e i giudici possono ritenere la confisca legittima anche per beni accresciuti mediante interventi successivi.
- Questioni di legittimità costituzionale non possono essere dedotte come mera violazione di legge penale in cassazione; occorre il corretto canale di sindacato (questione di costituzionalità).
- I ricorsi proposti da terzi in procedimenti di prevenzione richiedono procura speciale alle liti: la mancata procura determina inammissibilità per difetto di legittimazione o difetto di interesse.
- Le censure sul vizio di motivazione devono essere specifiche: la motivazione del giudice d'appello è adeguata se risulta un percorso logico che risponde alle critiche rilevanti e fonda le conclusioni sugli elementi processuali.
- Ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa possono comportare condanna al pagamento delle spese processuali e somme a titolo di ammenda (art.616 cod. proc. pen.).
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