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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04692/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito, senza entrare nel merito delle censure, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Con il primo motivo si censurava la motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che la decisione di merito fosse errata nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione del dolo; la Corte ha rilevato che si trattava di doglianza già esaminata e disattesa in appello, priva di specifica critica e volta in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito. Con il secondo motivo si deduceva l'estinzione dei reati per prescrizione; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Con il terzo motivo si lamentava l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla pena irrogata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata, poiché la determinazione della pena e il giudizio sulle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato; la Corte non rivaluta il merito della verifica degli elementi oggettivi e soggettivi quando il ricorso si limita a riproporre censure già disattese in appello.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena base e dei relativi aumenti o diminuzioni deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della pena e delle circostanze è rimessa al giudice di merito nel rispetto dei criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere, purché la motivazione sia congrua.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o che attaccano genericamente la motivazione non sono ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta.
  • La riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica confutazione delle ragioni decisive della sentenza, non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata non può essere rilevata d'ufficio.
  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione, non per mera richiesta di diversa quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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