Cassazione Penale, Ordinanza n. 40640/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero una mera riproposizione di quelli già dedotti in appello e non contenessero una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna per il delitto tentato di furto. I tre motivi dedotti contestavano: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il riconoscimento della recidiva contestata; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure riproducevano sostanzialmente i motivi di appello, già esaminati e disattesi con argomentazioni giuridiche corrette, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come norma la cui mancata applicazione era censurata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito, rilevando l'inammissibilità del motivo perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate in appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi di appello già esaminati e respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione in cassazione di questioni già trattate in appello non è sufficiente se non è accompagnata da una critica puntuale e autonoma delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La mancata applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche possono essere censurati in cassazione solo con motivi specifici e non meramente reiterativi delle doglianze di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40533/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40534/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40535/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40536/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40537/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_penale · 17 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40538/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →