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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10884/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per una vicenda di assegni. Dal testo emerge che la contestazione riguardava il ricevimento di assegni da parte dell'imputato, la presenza di una sola grafia nella compilazione dei titoli, il suo beneficio finale su almeno tre assegni, la mancata spiegazione della loro destinazione e l'identificazione dell'imputato nel soggetto indicato come "Mimmo", con cui la persona offesa scambiava messaggi WhatsApp preoccupati sulla destinazione degli assegni. Con il ricorso venivano dedotti: 1) e 2) violazione relativa alla prova della responsabilità, sostenendo che la decisione fosse fondata su mera verosimiglianza e non su prova oltre ogni ragionevole dubbio; 3) erronea denegata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) vizio di motivazione sulla pena, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato il minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la condanna risultava sorretta da plurimi elementi probatori valutati nel merito e non da una mera ipotesi di verosimiglianza, precisando che ogni ulteriore apprezzamento sul punto è riservato al giudice di fatto. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la motivazione della Corte d'appello era centrata sull'entità del danno e non presentava illogicità manifesta. Ha infine ritenuto non decisivo il motivo relativo alla pena, poiché la Corte territoriale aveva espresso una valutazione di congruità e benevolenza della sanzione, sufficiente anche eliminando l'inciso erroneo sul minimo edittale. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito valorizza l'entità del danno e tale valutazione non risulta manifestamente illogica; il motivo di ricorso che la censura è manifestamente infondato o reiterativo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il compendio indiziario o probatorio se la sentenza di merito ha fornito una motivazione non manifestamente illogica e supportata da elementi ritenuti idonei a superare il ragionevole dubbio.
  • La mera contestazione della plausibilità alternativa dei fatti non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione quando la condanna poggi su plurimi indici convergenti di responsabilità, la cui lettura richieda una nuova valutazione di merito.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in modo immune da censure di legittimità quando il giudice di merito fondi il diniego sull'entità del danno o della lesione, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • Il motivo che censura la pena è inidoneo a fondare l'annullamento quando la decisione impugnata esprima comunque una valutazione complessiva di congruità e benevolenza della sanzione, non essendo decisivo un mero inciso materiale errato se la ratio della determinazione sanzionatoria resta comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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