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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24472/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato, nella qualità di amministratore unico prima e poi di liquidatore di una società fallita, per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose in relazione alla società "Primo Sole s.r.l.", fallita il 17 luglio 2019. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato a mezzo difensore, articolava tre motivi: i primi due censuravano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, mirando in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio senza dedurre specifici travisamenti; tali censure, inoltre, erano presentate in modo ripetitivo rispetto ai motivi di appello. Con il terzo motivo si contestavano il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, sostenendo in sostanza l'inadeguatezza della motivazione e la sproporzione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto le doglianze non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, rilevando anche che la memoria difensiva non superava il vaglio di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi tendevano a sollecitare un sindacato di merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza la deduzione di specifici travisamenti della prova, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo non deducibile o comunque infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti e la determinazione della pena rientrava nella discrezionalità del giudice di merito, non risultando frutto di arbitrio o illogicità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p. quale parametro della determinazione giudiziale della pena.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito della prova o una diversa ricostruzione dei fatti se non vengono dedotti specifici travisamenti della prova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze ripropongono in modo generico e reiterativo censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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