Cassazione Penale, Ordinanza n. 24472/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato, nella qualità di amministratore unico prima e poi di liquidatore di una società fallita, per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose in relazione alla società "Primo Sole s.r.l.", fallita il 17 luglio 2019. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato a mezzo difensore, articolava tre motivi: i primi due censuravano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, mirando in sostanza a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio senza dedurre specifici travisamenti; tali censure, inoltre, erano presentate in modo ripetitivo rispetto ai motivi di appello. Con il terzo motivo si contestavano il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, sostenendo in sostanza l'inadeguatezza della motivazione e la sproporzione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto le doglianze non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, rilevando anche che la memoria difensiva non superava il vaglio di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi tendevano a sollecitare un sindacato di merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza la deduzione di specifici travisamenti della prova, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo non deducibile o comunque infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti e la determinazione della pena rientrava nella discrezionalità del giudice di merito, non risultando frutto di arbitrio o illogicità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere esercitata secondo i criteri legali.
Richiamato unitamente all'art. 132 c.p. quale parametro della determinazione giudiziale della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito della prova o una diversa ricostruzione dei fatti se non vengono dedotti specifici travisamenti della prova.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze ripropongono in modo generico e reiterativo censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non nei casi di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.
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