Cassazione Penale, Sentenza n. 34414/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 9/2/2024, che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli del 7/12/2023, relativa al mantenimento del sequestro preventivo emesso il 7/3/2012 per reati tributari. In Cassazione il ricorrente deduceva un unico, ampio motivo di errore nell'applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., lamentando apparenza della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, dato che con nota del 31/5/2024 il procuratore speciale del ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Corte d'appello di Napoli revocato la misura cautelare con ordinanza del 9/4/2024; è stata prodotta idonea documentazione. La declaratoria di inammissibilità per rinuncia è stata pronunciata senza condanna alle spese processuali, poiché la rinuncia è sopravvenuta per un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha fatto venire meno l'interesse al giudizio.
Norme richiamate
La norma è stata invocata dal ricorrente per censurare la motivazione delle precedenti decisioni; la Corte non è entrata nel merito della censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se valida e documentata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
- Se la perdita di interesse è causata da un provvedimento dell'autorità giudiziaria (es. revoca della misura cautelare), la rinuncia successiva di norma esclude la condanna alle spese processuali.
- L'inammissibilità per rinuncia non equivale a un esame sul merito delle censure: il giudice non decide sulla fondatezza delle ragioni dedotte.
- Quando si propone ricorso in materia cautelare è importante valutare tempestivamente eventuali sviluppi (es. revoca della misura) e documentare la rinuncia per ottenere la declaratoria di inammissibilità senza oneri.
- L'eccezione di "apparenza della motivazione" ai sensi dell'art. 321 c.p.p. va preservata finché sussiste l'interesse processuale; la sua perdita rende improcedibile il gravame.
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