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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02052/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza del GUP del Tribunale, ritenendo l'impugnazione proposta con forme non più consentite ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla dichiarata inammissibilità, sostenendo che l'atto di appello era stato depositato nei termini presso l'ufficio che aveva emesso il provvedimento mediante un indirizzo PEC ancora valido e utilizzabile in caso di disservizio del portale di deposito degli atti penali, disservizio che nella specie si sarebbe verificato; ha inoltre sostenuto che l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo nonostante il diverso percorso seguito per il cattivo funzionamento del portale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata, depositata all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, era stata comunicata al difensore via PEC in pari data alle ore 15.12; pertanto il termine di quindici giorni per impugnarla ex art. 585, lett. a), c.p.p. scadeva il 29 ottobre 2025, mentre il ricorso era stato depositato solo il 17 novembre 2025. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità dell'appello per proposizione dell'impugnazione secondo forme non più consentite

  • art. 585, lett. a), c.p.p.

    indicato per la determinazione del termine di quindici giorni per proporre impugnazione avverso l'ordinanza

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenti statuizioni accessorie in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è decisivo il rispetto del termine per impugnare, che decorre dalla comunicazione del provvedimento al difensore e non può essere superato da deduzioni sul merito della precedente declaratoria di inammissibilità dell'appello.
  • Quando il provvedimento impugnato è stato comunicato via PEC, il termine per proporre ricorso decorre da tale comunicazione e l'impugnazione depositata oltre il termine legale è inammissibile per tardività.
  • La deduzione di un disservizio del sistema telematico o dell'utilizzo di una diversa modalità di deposito non elide, di per sé, la verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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