Cassazione Civile, Ordinanza n. 34833/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto decesso del ricorrente, con conseguente inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza-ingiunzione. Non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese e il raddoppio del contributo unificato, in ragione del mancato vaglio delle doglianze e della cessazione della materia del contendere.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi nei confronti di una persona fisica indicata come procuratore di una società, per violazioni in materia di irregolare impiego di lavoratori e omissione dei conseguenti adempimenti, per un importo di euro 88.708,60. Il destinatario aveva proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione deduceva, con un unico motivo, omesso esame di fatti decisivi e controversi, lamentando l'assenza di prova circa la riconducibilità a lui delle condotte contestate e l'erronea identificazione del trasgressore. Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente è deceduto. La Corte ha quindi rilevato che, in cassazione, la morte della parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non determina interruzione del processo, ma soprattutto che, trattandosi di sanzione amministrativa pecuniaria, la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligazione e impedisce la trasmissione agli eredi, determinando cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 7 L. 24 novembre 1981, n. 689
La sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi; la morte dell'autore della violazione estingue l'obbligazione sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di cessazione della materia del contendere per morte del sanzionato non opera il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte sopravvenuta di una parte dopo la rituale instaurazione del giudizio, né gli eredi subentrano nel processo di legittimità per effetto di tale evento.
- La morte dell'autore di una violazione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione sanzionatoria e determina la cessazione della materia del contendere anche quanto alla debenza e all'an della sanzione, rendendo inefficace l'ordinanza-ingiunzione.
- Quando la causa è definita per cessazione della materia del contendere dovuta a un evento sopravvenuto che assorbe il merito, non si applica il principio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese.
- In tale ipotesi non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, poiché manca una decisione di rigetto o inammissibilità sul ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34709/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34710/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34711/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34712/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34713/2022 del 25/11/2022
- ordinanza_civile · 25 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34714/2022 del 25/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →