Sentenza del 14/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle maggiori imposte ipotecaria e catastale versate in relazione all'acquisto, per euro 1.000.000 oltre IVA, di un immobile strumentale. Ha sostenuto che l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale, in aggiunta all'IVA, violasse l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, poiché tali imposte avrebbero natura sostanziale di imposte sul volume d'affari e determinerebbero una duplicazione impositiva. L'Agenzia ha invece sostenuto che si trattasse di tributi connessi alla pubblicità immobiliare e alle formalità catastali, non correlati al giro d'affari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Il collegio ha ritenuto che, per le cessioni di immobili strumentali soggette a IVA, le imposte ipotecaria e catastale fossero commisurate alla stessa base imponibile dell'IVA e applicate proporzionalmente al valore della cessione. Pertanto, nella misura rispettivamente del 3% e dell'1%, esse alteravano la neutralità dell'IVA e costituivano una duplicazione vietata dall'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado d'appello, liquidate in euro 2.000 oltre IVA e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri non possono istituire o mantenere imposte, diritti o tasse aventi carattere di imposta sul volume d'affari.
La norma è stata interpretata come ostativa a tributi ulteriori rispetto all'IVA quando incidano sulle transazioni commerciali in modo analogo all'IVA, gravando proporzionalmente sul valore dei beni e compromettendo la neutralità del sistema comune.
D.lgs. n. 347/1990, art. 2, comma 1
L'imposta ipotecaria dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni o donazioni.
La disposizione è stata valorizzata per evidenziare il collegamento della base imponibile dell'imposta ipotecaria al valore economico dell'operazione immobiliare.
D.lgs. n. 347/1990, art. 10, comma 1
Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore degli immobili o dei diritti reali immobiliari.
La norma conferma la commisurazione dell'imposta catastale al valore dell'immobile, anche quando il bene strumentale sia assoggettato a IVA.
È stato richiamato per collegare la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale al prezzo contrattualmente pattuito e quindi alla base imponibile rilevante ai fini IVA.
D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 10-ter
La disposizione è stata interpretata nel senso che, per le cessioni di immobili soggette a IVA, le imposte ipotecaria e catastale devono essere commisurate alla base imponibile determinata ai fini IVA.
D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 8-ter
La norma è richiamata in relazione all'assoggettamento a IVA delle cessioni di immobili strumentali.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2007
La base imponibile può essere individuata nel prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati della componente finanziaria.
La circolare è stata utilizzata come conferma amministrativa del fatto che la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale può riflettere l'effettivo valore di scambio dell'immobile.
Massime di principio
- Per stabilire se un tributo nazionale sia incompatibile con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE non è decisiva la sua denominazione formale o la giustificazione dichiarata dal legislatore, ma il suo effetto concreto sul funzionamento del sistema IVA.
- Un'imposta può essere considerata sostanzialmente assimilabile a un'imposta sul volume d'affari quando grava sulle transazioni commerciali, è proporzionale al valore del bene o del servizio e utilizza una base imponibile coincidente o strettamente collegata a quella dell'IVA.
- Nel caso esaminato, la commisurazione delle imposte ipotecaria e catastale al prezzo della cessione soggetta a IVA è stata ritenuta idonea a determinare una duplicazione impositiva e a violare il principio di neutralità dell'IVA.
- In situazioni analoghe è necessario verificare la disciplina nazionale applicabile, la base imponibile effettiva, il rapporto tra il tributo e la circolazione del bene o servizio e l'eventuale incidenza proporzionale sul valore dell'operazione.
- La decisione rappresenta l'interpretazione adottata dal giudice nel caso concreto: l'applicabilità generalizzata del principio dipende dalla normativa vigente, dalla successiva giurisprudenza nazionale ed europea e dalle caratteristiche specifiche dell'operazione.
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