Sentenza del 14/01/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento, contenzioso, riscossione di tributi e contributi, sanzioni e interessi a carico del liquidatore della Società - Non sussistono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava l'imputazione personale al liquidatore di tributi, contributi, sanzioni e interessi riferiti alla società estinta o in liquidazione. Il liquidatore aveva rispettato le disposizioni civilistiche e tributarie applicabili, inclusa la procedura di cui all'art. 2495 c.c., con la sola eccezione del bilancio finale di liquidazione previsto dall'art. 2492 c.c. La questione riguardava quindi la possibilità di porre tali obbligazioni a carico del liquidatore, in particolare le sanzioni amministrative.
La decisione
La responsabilità personale del liquidatore non sussiste per tributi, contributi e relativi interessi, in assenza di una violazione degli obblighi di liquidazione o di una condotta causalmente responsabile. Le sanzioni irrogate per la mancata predisposizione del bilancio finale di liquidazione possono essere formalmente riferite alla violazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997; tuttavia, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 326/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di una società dotata di personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica e non del liquidatore personalmente. Ne consegue l'esclusione della responsabilità personale del liquidatore per le pretese contestate.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
Disciplina gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e la responsabilità residua dei soggetti coinvolti. Il rispetto della procedura prevista non consente di imputare automaticamente al liquidatore i debiti tributari della società.
Art. 2492 del codice civile
Prevede il bilancio finale di liquidazione. La sua mancata predisposizione può integrare una violazione, ma non determina automaticamente la responsabilità personale del liquidatore per le sanzioni fiscali riferite alla società.
Art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997
È richiamato quale base normativa per l'irrogazione delle sanzioni connesse alla violazione degli obblighi tributari; la sua applicazione deve tuttavia essere coordinata con la regola speciale che attribuisce le sanzioni alla persona giuridica.
Art. 7 della legge n. 326/2003
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Stabilisce che le sanzioni amministrative fiscali riferite a una società dotata di personalità giuridica non possono essere poste personalmente a carico del liquidatore, salvo una distinta e specifica responsabilità prevista dalla legge.
Massime di principio
- Il liquidatore non risponde automaticamente in proprio dei debiti tributari, contributivi o degli interessi della società: occorre dimostrare una specifica violazione dei suoi obblighi o una condotta causalmente responsabile.
- Per le società dotate di personalità giuridica, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale sono normalmente imputate alla società e non al liquidatore, in base alla disciplina speciale applicabile.
- La violazione di un adempimento della liquidazione, come la mancata redazione del bilancio finale, può generare una contestazione autonoma, ma non trasferisce automaticamente al liquidatore tutte le passività fiscali della società.
- Il rispetto della procedura di liquidazione e degli adempimenti tributari è un elemento decisivo per escludere la responsabilità personale del liquidatore; l'Amministrazione deve comunque provare i presupposti specifici della responsabilità individuale.
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