Sentenza del 14/01/2019 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accollo di debiti di società cedute - Non è deducibile dall'imponibile ai fini dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale degli addebiti e dei debiti trasferiti nell'ambito della cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda. Il ricorrente sosteneva, o comunque contestava, che l'accollo dei debiti potesse essere dedotto autonomamente dall'imponibile ai fini dell'imposta. La decisione afferma invece che tali passività sono già ricomprese nella determinazione del valore del trasferimento e non costituiscono una distinta base imponibile o un autonomo elemento deducibile. È irrilevante che l'accollo del debito sia stato previsto dalle parti come modalità di pagamento del corrispettivo.
La decisione
La pretesa di considerare l'accollo dei debiti come autonomamente deducibile dall'imponibile non è accolta. Nell'ambito della cessione di azienda o ramo d'azienda, gli addebiti trasferiti concorrono già alla formazione del valore del trasferimento; pertanto non possono essere nuovamente portati in deduzione o considerati separatamente ai fini dell'imposta. Il testo non indica il dispositivo formale, l'importo della controversia o l'eventuale esito delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della cessione d'azienda o di ramo d'azienda
Nella determinazione del valore fiscalmente rilevante del trasferimento devono essere considerati anche gli oneri e le passività trasferiti, inclusi gli accolli di debiti. Tali elementi non possono essere utilizzati una seconda volta come autonoma deduzione.
Massime di principio
- Quando una passività viene trasferita insieme a un'azienda o a un ramo d'azienda, occorre verificare se sia già stata considerata nella determinazione del valore complessivo del trasferimento.
- Un debito accollato dall'acquirente non diventa automaticamente un costo o una deduzione autonoma ai fini fiscali solo perché le parti lo hanno qualificato come modalità di pagamento del corrispettivo.
- Non è ammessa la doppia rilevanza fiscale dello stesso elemento: se l'accollo ha già inciso sul valore dell'operazione, non può essere nuovamente dedotto separatamente dall'imponibile.
- La qualificazione civilistica o contrattuale dell'accollo non è decisiva da sola; ai fini fiscali rilevano la struttura economica complessiva dell'operazione e il modo in cui il debito concorre alla formazione del valore del trasferimento.
- Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra debiti effettivamente trasferiti nell'ambito della cessione e costi autonomi, successivi e documentati, sostenuti dall'acquirente al di fuori della determinazione del corrispettivo.
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