Sentenza del 14/01/2019 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Biella
Società di comodo - Verifica Requisiti ex L. n.724 / 1994 - Esclusione in presenza di un programma imprenditoriale preciso e dettagliato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto il ricorso della società, ritenendo che la presenza di un programma imprenditoriale preciso e dettagliato, supportato da documentazione oggettiva proveniente anche da enti pubblici, fosse incompatibile con la qualificazione automatica della società come società di comodo. Di conseguenza, l'avviso di accertamento per imposte, sanzioni e interessi è stato annullato o comunque disatteso nei confronti della società.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha qualificato la società come società di comodo ai sensi della Legge n. 724/1994, ritenendo non adeguata l'operatività dichiarata e contestando un'evasione d'imposta, con conseguente richiesta di imposte, sanzioni e interessi. La società ha impugnato l'accertamento producendo documentazione proveniente da uffici ed enti pubblici, dalla quale risultava lo svolgimento di un'effettiva attività imprenditoriale immobiliare, sebbene da tempo stagnante e caratterizzata da una situazione di crisi. La controversia verteva quindi sulla possibilità di escludere la presunzione di società di comodo dimostrando l'esistenza di un concreto, preciso e dettagliato programma imprenditoriale.
Norme richiamate
Legge n. 724/1994, disciplina delle società non operative o società di comodo
La disciplina sulle società di comodo non può essere applicata in modo meramente automatico quando il contribuente dimostra, con elementi concreti e documentati, l'esistenza di un'effettiva attività imprenditoriale e di un programma economico preciso e dettagliato. Una situazione di crisi o di stagnazione dell'attività, da sola, non prova necessariamente l'assenza di operatività.
Massime di principio
- La presunzione di società di comodo può essere superata dimostrando che la società svolge un'attività economica reale, anche se temporaneamente improduttiva o in perdita.
- È particolarmente rilevante documentare l'esistenza di un programma imprenditoriale concreto, coerente, preciso e dettagliato, corredato da atti, autorizzazioni, contratti, comunicazioni o attestazioni di enti pubblici.
- La crisi del settore o la stagnazione dell'attività non determinano automaticamente la natura di società di comodo: occorre valutare le cause oggettive dei risultati economici insufficienti.
- In caso di contestazione, la documentazione deve dimostrare non solo l'intenzione di svolgere un'attività, ma anche le iniziative effettivamente intraprese e il collegamento tra tali iniziative e la mancata produzione di ricavi.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare la situazione concreta della società e motivare adeguatamente l'accertamento, senza limitarsi alla sola applicazione dei parametri presuntivi.
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