Cassazione Penale, Ordinanza n. 10383/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure di motivazione non riscontrabili nel provvedimento impugnato e, comunque, non confrontate con la ratio decidendi dell'ordinanza di merito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a riconoscere la continuazione tra più sentenze di condanna pronunciate dal medesimo Tribunale. In concreto, il ricorrente lamentava che il diniego fosse illegittimo e viziato da difetto di motivazione, contraddittorietà e palese illogicità, sostenendo che i reati giudicati dovessero essere unificati sotto il vincolo della continuazione. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo coerente sulla distanza temporale dei fatti, non del tutto contigui e commessi tra il 2004 e il 2007, e sulla propensione criminosa del soggetto verso delitti contro il patrimonio, escludendo la sussistenza di indici di un medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il rigetto è stato confermato perché mancavano i presupposti del medesimo disegno criminoso.
Richiamato per definire il requisito del medesimo disegno criminoso: la continuazione richiede un programma unitario di condotte illecite previamente ideato e non una mera abitualità delinquenziale o una generica spinta a delinquere.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, richiede la prova di un unico programma criminoso già delineato nelle sue linee essenziali al momento del primo reato.
- La mera analogia tra reati, la loro appartenenza al medesimo genere o la generica finalità di procurarsi denaro illecitamente non bastano a integrare il medesimo disegno criminoso.
- La continuazione non coincide con un programma di vita delinquenziale: l'abitualità nel reato, la professionalità o la tendenza a delinquere descrivono una diversa fenomenologia, incompatibile con l'istituto della continuazione.
- Nel ricorso per cassazione avverso il diniego di continuazione, le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice dell'esecuzione; doglianze assertive o non ancorate al testo del provvedimento sono inammissibili.
- La distanza cronologica tra gli episodi e la loro non contiguità possono costituire elementi idonei a escludere la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, se corroborati da una motivazione non illogica.
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