Cassazione Civile, Ordinanza n. 04594/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (affittuario)
La controversia
La lite nasce da un contratto di affitto d'uso di una cava sita in agro del Comune di Orvieto, stipulato in origine dal de cuius degli attuali ricorrenti con il resistente. Alla scadenza del rapporto, gli eredi del concedente hanno agito per far dichiarare l'inadempimento dell'affittuario, sostenendo che la cava fosse stata riconsegnata in condizioni non conformi a quanto previsto dall'art. 14 del contratto, che imponeva la riconsegna con "scaloni e pendenze a norma di legge" e poneva a carico dell'affittuario ogni danno, da leggersi in combinato con l'art. 15, che rinviava alle leggi vigenti in materia. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la ditta a eseguire i ripristini o a pagarne il valore. In appello, però, la domanda è stata rigettata. In cassazione gli eredi hanno dedotto, con due motivi, violazione delle norme sull'onere della prova e sulla responsabilità contrattuale, nonché dei canoni di interpretazione del contratto; hanno inoltre denunciato vizi motivazionali, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel ritenere generiche le clausole contrattuali e nel non considerare l'applicabilità dell'art. 119 d.P.R. 128/1959 in tema di gradoni della cava.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva escluso anzitutto che i ricorrenti avessero provato in modo idoneo il titolo e la fonte dell'obbligazione invocata, valorizzando la genericità della clausola contrattuale e del rinvio alle norme di legge. La Cassazione ha aggiunto che le censure erano formulate in modo generico e assertivo, non rispettavano l'onere di specificazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e articolavano in modo inammissibile il vizio motivazionale mediante un raffronto con il materiale probatorio esterno alla sentenza. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per ribadire il riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale: il creditore deve provare il titolo e la fonte dell'obbligazione, mentre il debitore prova l'impossibilità non imputabile di adempiere
invocato dai ricorrenti; la Corte richiama il principio generale della responsabilità contrattuale e del relativo riparto probatorio
citatо dai ricorrenti senza specifica autonoma rilevanza nella decisione
citatо dai ricorrenti in relazione alla dedotta obbligazione contrattuale
citatо dai ricorrenti in relazione alla riconsegna del bene al termine del rapporto
citatо dai ricorrenti nella rubrica del primo motivo
richiamato dai ricorrenti come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
invocati dai ricorrenti per denunciare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale
richiamato dalla Corte solo per segnalare che la doglianza interpretativa non riportava il contenuto della clausola censurata
la Corte osserva che la disposizione riguarda i gradoni nella fase di coltivazione/estrazione della cava, non la fase di riconsegna del bene
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ne ribadisce il rilievo a pena di inammissibilità per la mancata riproduzione degli atti e delle clausole contrattuali rilevanti
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Cass., Sez. Un., n. 13353/2001
richiamata come precedente sul riparto dell'onere della prova nella responsabilità contrattuale
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
richiamata per delimitare il vizio motivazionale denunciabile in cassazione
Cass., Sez. Un., n. 8950/2022
richiamata insieme alla sentenza CEDU Succi per valorizzare il rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Cass., Sez. Un., n. 30754/2018
richiamata sul significato dello standard di chiarezza degli atti processuali
CEDU, Succi e altri c. Italia
richiamata per escludere che l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. sia un formalismo fine a sé stesso, sottolineando il dovere di chiarezza dell'atto
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per l'inadempimento deve provare il titolo e la fonte dell'obbligazione dedotta, mentre al debitore spetta provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se attacca argomentazioni estranee o solo apparenti rispetto al fondamento effettivo della decisione.
- La deduzione del vizio motivazionale non può tradursi in un mero confronto tra motivazione e risultanze probatorie esterne, ma deve investire una reale contraddizione o omissione interna alla sentenza nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- Il motivo che denuncia violazione dei canoni ermeneutici contrattuali deve riprodurre il contenuto della clausola interpretata e indicare con precisione il criterio ermeneutico asseritamente violato; la censura generica è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Il rinvio a disposizioni settoriali deve essere calato nella fase concreta del rapporto cui la norma si riferisce: una regola prevista per l'attività di coltivazione della cava non può essere automaticamente estesa alla fase di riconsegna del bene senza un adeguato fondamento contrattuale o normativo.
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