Cassazione Civile, Ordinanza n. 04574/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione dell'indennità spettante a una società incaricata della custodia giudiziaria di 48 colli contenenti bombole GPL sottoposte a sequestro penale, custodite per oltre 3.600 giorni. Il decreto di liquidazione aveva riconosciuto un importo di euro 4.973,52 oltre IVA; in sede di opposizione il Tribunale di Nola ha aumentato la somma a euro 6.128,00, ritenendo applicabile, in assenza di tariffe specifiche per merci diverse da veicoli o natanti e in mancanza di usi locali provati, un criterio equitativo fondato sull'art. 2233, comma 2, c.c. La società ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi: (1) violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del decreto prefettizio richiamato, sostenendo che, per i beni diversi da veicoli e natanti, la liquidazione non potesse essere fatta direttamente con equità ai sensi dell'art. 2233 c.c.; (2) violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002, degli artt. 1 e 5 d.m. 265/2006, dell'art. 1374 c.c., degli artt. 1 e 14 disp. prel. e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il giudice avrebbe dovuto verificare se le tariffe prefettizie e le tabelle ministeriali potessero fungere da parametro oggettivo per una liquidazione equitativa analogica, anche tramite assimilazione fisica delle bombole a veicoli o natanti, invece di ricorrere direttamente all'equità generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, per la liquidazione dell'indennità del custode di beni sequestrati, il sistema normativo prevede: priorità delle tariffe espressamente approvate per veicoli a motore e natanti; in via residuale, per le altre categorie di beni, applicazione degli usi locali; e, solo quale eventuale criterio analogico in assenza di una fonte di uso, possibilità di ricorrere a discipline di casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni. La Corte ha censurato l'ordinanza impugnata perché aveva invece fatto diretto ricorso all'equità ex art. 2233, comma 2, c.c., in modo non consentito dal quadro normativo. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'opposizione e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
è richiamato quale rito/processo per l'opposizione proposta avverso la liquidazione.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
costituisce la base dell'opposizione al decreto di liquidazione.
art. 58 d.P.R. n. 115/2002
per la custodia di beni sequestrati, la liquidazione per beni diversi da quelli specificamente regolati avviene in base agli usi locali.
art. 59 d.P.R. n. 115/2002
è il fondamento regolamentare della disciplina delle tabelle per l'indennità del custode.
art. 2233, secondo comma, c.c.
non può essere applicato direttamente come criterio generale di liquidazione quando la disciplina speciale prevede tariffe, usi locali e, solo in subordine, criteri analogici.
d.m. 2 settembre 2006, n. 265
le tabelle approvate per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sequestrati valgono per veicoli a motore e natanti; per le altre categorie opera il rinvio agli usi locali.
art. 1 d.m. n. 265 del 2006
individua le tariffe espressamente approvate per veicoli a motore e natanti.
art. 2 d.m. n. 265 del 2006
concorre a disciplinare le tariffe applicabili ai beni espressamente contemplati.
art. 5 d.m. n. 265 del 2006
conferma il rinvio residuale agli usi locali per le categorie di beni non contemplate.
art. 276 d.P.R. n. 115/2002
non è più applicabile perché consentiva il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, criterio superato dal sistema vigente.
art. 1374 c.c.
è evocato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione integrativa del rapporto, ma la decisione valorizza soprattutto la disciplina speciale e il rinvio agli usi.
art. 112 c.p.c.
è richiamato nel motivo per denunciare omessa pronuncia/omessa valutazione del parametro analogico prospettato.
art. 1 disp. prel. c.c.
è citato insieme all'art. 14 disp. prel. per sostenere la rilevanza dei criteri ermeneutici e dell'applicazione analogica.
art. 14 disp. prel. c.c.
è richiamato dalla ricorrente nel denunciare il mancato uso dell'analogia in presenza di lacuna.
art. 380 bis c.p.c.
è la base procedurale della proposta di decisione accelerata nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nella liquidazione dell'indennità del custode di beni sottoposti a sequestro penale, dopo il d.m. n. 265 del 2006, il giudice deve seguire l'ordine delle fonti previsto dalla disciplina speciale: tariffe per i beni espressamente contemplati, usi locali per gli altri beni, e solo in mancanza di una fonte di uso una possibile integrazione analogica su casi simili.
- Per i beni diversi da veicoli a motore e natanti non è consentito un immediato ricorso all'equità generale ex art. 2233, comma 2, c.c. se la disciplina speciale prevede il rinvio agli usi locali; l'equità non può sostituire la sequenza normativa prevista.
- Gli usi locali richiamati dalla disciplina sulla custodia dei beni sequestrati possono consistere anche in prassi tariffarie abitualmente seguite dalle autorità competenti, senza che sia necessario accertare in modo rigoroso l'opinio iuris ac necessitatis, purché la prassi sia provata o comunque allegata.
- In assenza di una tariffa direttamente applicabile, il giudice può valutare l'eventuale applicazione analogica di parametri previsti per categorie di beni analoghe, tenendo conto della similitudine fisica dei beni oggetto di custodia; tale passaggio non può però essere saltato per approdare direttamente a una liquidazione equitativa pura.
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