Cassazione Civile, Ordinanza n. 04567/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un consorzio di cooperative aveva chiesto il pagamento del residuo corrispettivo per servizi di pulizia e altre attività ausiliarie svolti presso istituti scolastici, fondando la pretesa su due fatture del 2011. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Corte territoriale aveva ritenuto che un pagamento successivo fosse stato imputato alle fatture del 2011 e che tale imputazione fosse stata accettata dal creditore, con conseguente estinzione del credito azionato. In cassazione il consorzio ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, riproposta nei due gradi, di ottenere in ogni caso il pagamento del residuo importo di euro 26.508,64, indipendentemente dalla riferibilità alle fatture del 2011 o del 2013.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancata chiara esposizione dei fatti di causa essenziali richiesta dall'art. 366 n. 3 c.p.c., osservando che il ricorso riportava solo le conclusioni dei precedenti gradi senza ricostruire adeguatamente causa petendi, petitum e snodi motivazionali delle decisioni di merito. Ha inoltre ritenuto carente l'autosufficienza del ricorso per la mancata trascrizione degli atti nei quali la pretesa domanda di residuo sarebbe stata effettivamente proposta, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Ha aggiunto, per completezza, che l'eventuale omessa pronuncia avrebbe dovuto essere dedotta con specifici motivi di appello, ma dalla sentenza non risultava che ciò fosse avvenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente lo invoca per denunciare l'omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per vizi di forma e autosufficienza.
art. 366 n. 3 c.p.c.
La mancata chiara esposizione dei fatti di causa essenziali comporta inammissibilità del ricorso, perché tale esposizione è necessaria per comprendere e verificare i motivi di impugnazione.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve consentire il controllo delle allegazioni tramite trascrizione o specifica indicazione degli atti rilevanti; la mancata trascrizione degli atti processuali in cui la domanda sarebbe stata proposta determina inammissibilità.
art. 1193 c.c.
La Corte d'appello vi ha fatto riferimento per l'imputazione del pagamento; la Cassazione richiama tale passaggio solo nella ricostruzione dei fatti, senza una specifica statuizione di principio.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in Adunanza camerale secondo il rito previsto da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo chiaro e completo i fatti di causa essenziali, comprensivi di posizioni processuali, causa petendi, petitum e contenuto delle decisioni di merito, poiché la Corte non deve ricostruire autonomamente la materia del contendere.
- Il requisito di autosufficienza impone che, se si denuncia l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione, il ricorrente indichi e trascriva specificamente gli atti processuali nei quali quella domanda o eccezione è stata effettivamente proposta.
- La censura di omessa pronuncia non può essere utilmente dedotta in cassazione se la questione non risulta trattata nei precedenti gradi nei termini prospettati e, in particolare, se il ricorrente non dimostra di averla ritualmente devoluta al giudice di merito.
- La mancata osservanza dei requisiti formali di cui all'art. 366 c.p.c. preclude l'esame del merito della doglianza, anche quando questa appaia astrattamente riferibile a un vizio processuale della sentenza impugnata.
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