Cassazione Civile, Ordinanza n. 04576/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti da una società e da altra società incorporata per il pagamento di prestazioni termali rese in favore dell'azienda sanitaria locale. Nei giudizi di opposizione il Tribunale aveva revocato i decreti ingiuntivi e condannato l'ente sanitario al pagamento di somme rilevanti in favore delle creditrici. Dopo il decorso del termine per impugnare, su istanza dell'ente sanitario, il Tribunale aveva però emendato la sentenza qualificando l'intervento come correzione di errore materiale e rideterminando drasticamente gli importi dovuti, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. La società creditrice aveva impugnato tale provvedimento sostenendo che non si trattasse di semplice correzione materiale, ma di modifica sostanziale del decisum. Il ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., assumendo che la correzione abbia inciso sul contenuto concettuale della sentenza e abbia operato una nuova valutazione di merito delle risultanze peritali, con effetti equivalenti a una riforma vietata dal giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che il procedimento di correzione degli errori materiali è ammesso solo per eliminare difetti di redazione o incongruenze meramente grafiche, immediatamente percepibili dal testo della decisione e senza toccarne il contenuto sostanziale. Nel caso concreto, però, la correzione aveva sostituito le poste finali della condanna con altre tratte dalla CTU, richiedendo una nuova lettura e una nuova valutazione del materiale istruttorio, dunque incidendo sulla decisione nel merito. Per questo la sentenza della Corte d'appello, che aveva confermato la correzione, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione è limitata agli errori materiali di redazione o rappresentazione grafica e non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
art. 288 c.p.c.
La disciplina della correzione deve essere letta in coerenza con la natura meramente emendativa dell'errore materiale, senza consentire modifiche sostanziali della sentenza.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato dedotto come vizio di violazione di legge per errata applicazione delle norme sulla correzione degli errori materiali.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile solo quando vi sia un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento.
- Non è ammessa la correzione quando per individuare l'errore sia necessario un accertamento in fatto o una nuova interpretazione della motivazione, perché in tal caso si inciderebbe sul contenuto concettuale della decisione.
- La rettifica di una sentenza non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito né in una modifica delle poste decisorie già adottate, essendo altrimenti preclusa dal sistema delle impugnazioni e dal giudicato.
- La correzione integrativa è ammissibile solo per statuizioni obbligatorie consequenziali o accessorie a contenuto predeterminato, non per riscrivere l'assetto decisorio sostanziale.
Come è indicizzato
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