Cassazione Civile, Ordinanza n. 04573/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta dalla società incaricata della custodia di beni sottoposti a sequestro penale, contro il decreto di liquidazione del compenso emesso dal G.I.P. per il prelievo, trasporto, conservazione e custodia di una pompa elettrica, di un semirimorchio con cisterna e di numerosi contenitori di gasolio. Il Tribunale, in accoglimento solo parziale dell'opposizione, aveva aumentato il compenso inizialmente liquidato, applicando però un criterio equitativo fondato sull'art. 2233, comma 2, c.c., ritenendo non esistenti tariffe specifiche né usi locali per merci diverse da veicoli o natanti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002 in relazione all'art. 2233, comma 2, c.c. e al decreto prefettizio del 2008, sostenendo che non fosse consentito ricorrere all'equità ex art. 2233 c.c.; dall'altro, la violazione delle medesime norme e del d.m. 265/2006, lamentando che il giudice di merito non avesse verificato la possibilità di applicare in via analogica le tabelle ministeriali, sulla base della similitudine fisica tra i beni custoditi e i veicoli o natanti, prima di ricorrere a un criterio equitativo residuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi e ha cassato l'ordinanza impugnata. Ha affermato che, per la liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sequestrati, dopo il d.m. 265/2006 la disciplina applicabile è: tariffe per veicoli a motore e natanti; per le altre categorie di beni, in via residuale, gli usi locali. Ha inoltre chiarito che, qualora non siano riscontrabili usi locali, il giudice può eventualmente ricorrere all'applicazione analogica di discipline dettate per casi simili, ma non può fare ricorso direttamente all'equità ex art. 2233, comma 2, c.c. come criterio autonomo sostitutivo. La causa è stata rinviata al Tribunale di Nola, in diversa composizione, per nuovo esame dell'opposizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 150/2011
Richiamato come rito per l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Base dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso nel procedimento penale.
art. 58 d.P.R. 115/2002
Indica che, per i beni diversi da quelli espressamente regolati, la determinazione dell'indennità per il custode avviene secondo gli usi locali.
art. 59 d.P.R. 115/2002
Norma di riferimento per il regolamento ministeriale sulle tabelle di liquidazione dell'indennità del custode dei beni sequestrati.
art. 2233, comma 2, c.c.
La Corte esclude che possa essere applicato come criterio autonomo di liquidazione del compenso del custode in luogo del sistema speciale previsto dal d.P.R. 115/2002 e dal d.m. 265/2006.
d.m. 2 settembre 2006, n. 265
Prevede le tabelle per la determinazione dell'indennità del custode dei beni sequestrati; per i veicoli e i natanti si applicano le tariffe specifiche, per gli altri beni il rinvio è agli usi locali.
art. 1 d.m. 265/2006
Contiene le tariffe espressamente approvate per veicoli a motore e natanti.
art. 2 d.m. 265/2006
Completa la disciplina tariffaria per le categorie di beni espressamente considerate dal decreto.
art. 5 d.m. 265/2006
Conferma il rinvio residuale agli usi locali per i beni non ricompresi nelle tabelle.
art. 276 d.P.R. 115/2002
Richiamato solo per escluderne l'applicabilità, poiché non è più consentito il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità.
art. 1374 c.c.
Richiamato nel motivo per sostenere l'applicazione integrativa e analogica della disciplina contrattuale, ma non risulta norma decisiva della ratio.
art. 1 preleggi
Richiamato nel motivo in relazione alla formazione e al rilievo degli usi.
art. 14 preleggi
Richiamato nel motivo in relazione al ricorso all'analogia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo per censurare il presunto omesso esame della possibilità di applicare le tabelle ministeriali per analogia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di decisione accelerata.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dell'indennità del custode di beni sequestrati in sede penale, dopo il d.m. n. 265/2006 il criterio di determinazione è speciale e segue una scansione vincolata: tariffe per veicoli a motore e natanti, usi locali per gli altri beni.
- Per i beni non espressamente contemplati dalle tabelle ministeriali, il giudice deve verificare l'esistenza di usi locali; non è richiesto che tali usi integrino la nozione civilistica di uso normativo fondata sull'opinio iuris ac necessitatis, essendo sufficiente il rinvio operato dalla disciplina speciale.
- In mancanza di usi locali, il giudice può al più ricorrere all'analogia rispetto a discipline o tariffe previste per beni simili, anche valorizzando la similitudine fisica dei beni custoditi, ma non può sostituire tale percorso con una liquidazione equitativa pura ex art. 2233, comma 2, c.c.
- La disciplina speciale sulla custodia di beni sequestrati prevale sul criterio generale di determinazione del compenso del prestatore d'opera intellettuale o professionale, che non è liberamente trasponibile fuori dai casi previsti dalla legge.
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