Cassazione Penale, Sentenza n. 35353/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, aveva rigettato la richiesta di revisione della condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria il 5 luglio 2012, divenuta irrevocabile l’8 aprile 2014. La condanna riguardava la corruzione del commissario liquidatore, in relazione alla procedura di acquisizione della società All Service, e il concorso esterno in associazione mafiosa. Il condannato ha dedotto: 1) violazione degli artt. 630 e 637 c.p.p., sostenendo che il giudice della revisione avrebbe dovuto svolgere un’autonoma valutazione delle prove nuove, confrontandole con quelle già esaminate, invece di assumere la sentenza irrevocabile come premessa; 2) contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 627 c.p.p., lamentando che fosse stata marginalizzata la rilevanza dell’aggiustamento dei valori peritali e sostenendo che bilanci del 2001, 2002 e 2003, il diverso importo comunicato e la consulenza tecnica di parte dimostrassero l’assenza di anticipata conoscenza o sottostima dei valori; ha inoltre invocato il mancato rispetto dei vincoli della precedente sentenza rescindente; 3) carenza di motivazione sull’inidoneità dei bilanci, indicati come prove nuove, a modificare il quadro probatorio; 4) violazione dell’art. 630, lett. c), c.p.p. e carenza di motivazione sulla decisività delle missive Eurofrigo del 22 gennaio 2008, che avrebbero documentato la prosecuzione delle trattative, l’autonomia delle stime dei concorrenti e il ritiro di Eurofrigo per incongruità dei valori; 5) violazione dell’art. 495 c.p.p. per omessa motivazione sulla revoca della perizia disposta all’udienza del 21 giugno 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la decisione d’appello aveva svolto la valutazione di merito delle nuove prove richiesta dalla sentenza rescindente, e la precedente decisione rescindente del 2 febbraio 2021, determinata da una violazione processuale, non aveva efficacia devolutiva sul giudizio concluso con la sentenza impugnata. Ha dichiarato generici il secondo e il terzo motivo: la Corte d’appello aveva valutato i bilanci e la consulenza, escludendone la capacità di scalfire la condanna, a fronte del compendio captativo e della rilevanza del flusso di informazioni riservate; le censure chiedevano, in sostanza, una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione. Ha dichiarato genericamente proposto anche il quarto motivo, perché non si confrontava con la valutazione della missiva Eurofrigo compiuta dal giudice di rinvio. Il quinto motivo è stato ritenuto generico: la non necessità della perizia risultava dal ragionamento complessivo della sentenza e la difesa non aveva sollecitato l’adozione della statuizione officiosa di cui lamentava la mancata adozione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio
La revisione può condurre al proscioglimento soltanto quando la prova nuova, valutata rispetto al compendio probatorio originario, mostri con ragionevole sicurezza che quest’ultimo non è più sufficiente a sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
La sentenza rescindente del 7 settembre 2021 n. 35257 ha annullato la precedente decisione emessa de plano, imponendo la realizzazione del contraddittorio, al fine di «procedere ad una verifica del merito delle prove nuove e della tenuta della sentenza di condanna rispetto ad esse».
Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della decisione sulla revisione, il giudice deve svolgere in contraddittorio la verifica di merito delle prove nuove e della tenuta della condanna, entro il devoluto fissato dalla sentenza rescindente.
Del resto, per dolersi della mancata adozione di una statuizione officiosa, occorre averla sollecitata (argomenta da Sez. Um n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01).
La parte non può dolersi in impugnazione della mancata adozione di un’iniziativa probatoria officiosa se non ne ha previamente sollecitato l’adozione.
Massime di principio
- Nel giudizio di revisione, il confronto tra prove nuove e prove già acquisite non va compiuto isolando ciascun elemento: occorre una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte alle prove del giudizio originario.
- La prova nuova giustifica la revisione solo se, valutata insieme al quadro probatorio preesistente, dimostra con ragionevole sicurezza che quest’ultimo non può più sostenere la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- La revisione non può fondarsi su una diversa valutazione di prove già dedotte né su una nuova disamina di elementi che potevano essere dedotti nel giudizio originario.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la forma del vizio di motivazione o della violazione di legge, chiedono una rivalutazione fattuale delle prove senza confrontarsi con il nucleo decisivo della motivazione impugnata.
- Chi si duole della mancata adozione di una statuizione probatoria officiosa deve averne previamente sollecitato l’adozione.
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