Cassazione Civile, Sentenza n. 23524/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato il ricorso avverso avviso di accertamento catastale relativo alla rettifica della rendita catastale di un opificio (categoria D/1). La società propone cinque motivi: 1) nullità della notifica per mancanza della relata dell'ufficiale giudiziario; 2) nullità dell'avviso per mancata sottoscrizione del Direttore dell'Agenzia; 3) omesso esame dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato; 4) violazione del termine perentorio annuale previsto dal d.m. n. 701/1994; 5) motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo (stato degli immobili, acquisizione da fallimento, condizioni conservative, precedenti variazioni DOCFA e rendita ritenuta definitiva).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: la notifica a mezzo del servizio postale è valida e non richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario né la relata; la sottoscrizione autografa non è necessaria per gli atti DOCFA, considerata la normativa che consente procedure automatizzate e la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile; l'obbligo motivazionale dell'atto di classamento è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e dei criteri tecnici utilizzati, salvo che vi sia una immutazione dei fatti dichiarati dalla parte; il termine di 12 mesi previsto dal d.m. 701/1994 non ha natura perentoria (non è decadenziale); le censure sulla motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi non hanno evidenziato vizi rilevanti ai sensi delle strette soglie di ammissibilità in Cassazione. La ricorrente è condannata alle spese.
Norme richiamate
d.p.r. n. 600 del 1973, art. 42
La Corte distingue la disciplina della sottoscrizione prevista per alcuni atti tributari (quale l'art. 42) dalla disciplina degli atti derivanti da procedure DOCFA, ritenendo che la mancanza di sottoscrizione non comporti automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento catastale quando la normativa specifica e le procedure automatizzate consentono altre modalità di attestazione della provenienza dell'atto.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, commi 3 e 10
L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.
Il termine annuale previsto dall'art. 1, c. 3 non è perentorio/decadenziale; inoltre la notificazione delle risultanze DOCFA è regolata dal comma 10 che limita la notifica ai casi di variazioni apportate dall'ufficio.
I. n. 311 del 2004, art. 1, comma 375
Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura dell'Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
La norma legittima l'uso di procedure automatizzate e la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa; la Corte ne trae la conseguenza che la mancanza di sottoscrizione non determina di per sé la nullità dell'atto.
d.p.r. n. 1142 del 1949 (Testo Unico del Catasto), art. 28 (e art. 56 richiamato)
Fornisce i criteri di valutazione estimativa e le modalità di determinazione della rendita catastale; la Corte applica tali criteri per valutare la congruità tecnica della rivalutazione della rendita operata dall'ufficio.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies
Ai fini della nullità del provvedimento amministrativo, la norma richiede la sussistenza di vizi sostanziali ed espressamente previsti dalla legge; ciò rafforza l'approccio restrittivo della Corte verso la nullità formale per difetto di sottoscrizione.
Norme sulla notifica tramite servizio postale (L. 20 novembre 1982, n. 890; d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, c. 3; L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)
Più disposizioni abilitano le amministrazioni finanziarie a notificare direttamente tramite servizio postale; la giurisprudenza afferma che in tali casi non è necessaria la relata dell'ufficiale giudiziario né la redazione di relazione ai sensi dell'art. 148 c.p.c.
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari effettuata dall'amministrazione tramite il servizio postale è valida anche in assenza della relata dell'ufficiale giudiziario; l'efficacia si valuta sulla base dell'avvenuta ricezione e delle norme che autorizzano la notifica postale.
- La sottoscrizione autografa non è ontologicamente essenziale per la validità degli atti amministrativi/tributari quando la legge prevede modalità automatizzate o alternative (es. indicazione a stampa del responsabile); l'assenza di firma non determina automaticamente la nullità, salvo che la legge espressamente la ponga a pena di nullità.
- L'obbligo di motivazione degli atti di classamento adottati in esito alla procedura DOCFA può ritenersi assolto mediante l'indicazione dei dati oggettivi e dei criteri tecnici adottati; è necessario contestare specificamente quali elementi fattuali siano stati mutati dalla decisione per far valere un'insufficienza motivazionale.
- Il termine di 12 mesi previsto dal d.m. 701/1994 per la determinazione della rendita catastale non ha natura decadenziale: il mancato rispetto non produce automaticamente efficacia favorevole al contribuente, ma la rendita proposta resta efficace fino alla determinazione definitiva dell'ufficio.
- In Cassazione le censure sulla motivazione e l'omesso esame di fatti rilevanti sono ammissibili solo entro i limiti molto ristretti stabiliti dalla giurisprudenza (mancanza totale di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile) e l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo il cui esame avrebbe necessariamente determinato esito diverso.
- Per impugnare con successo in grado di merito un accertamento catastale basato su valutazioni tecniche occorre contestare specificamente i criteri tecnici adottati dall'ufficio o dimostrare che i fatti materiali (non le sole valutazioni) risultino diversi da quanto assunto dall'ufficio.
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