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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06513/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, richiamando l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva definito il giudizio di responsabilità dell'imputato. L'unico motivo deduceva la non correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e non specifica, perché fondata su argomenti che riproponevano le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito. Secondo la Corte, mancava una reale correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo generico, censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo impone una effettiva correlazione tra le ragioni della sentenza censurata e le critiche formulate nel ricorso; in difetto, l'impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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