Cassazione Penale, Sentenza n. 489/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/08/2023 che aveva rigettato le istanze di rescissione del giudicato e di restituzione in termini relative alla sentenza del Tribunale di Avezzano del 20/03/2019 (irrevocabile il 06/04/2019). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto penale e processuale (artt. 629-bis e 175 c.p.p.), lamentando mancata valutazione del caso fortuito/forza maggiore e dell'impossibilità di impugnare la pronuncia per vizi di notifica (relata viziata ed inefficace) e per la condotta omissiva del difensore d'ufficio; censura inoltre carenza e contraddittorietà della motivazione del giudice di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rescissione del giudicato né per la restituzione in termini: il ricorrente aveva avuto piena conoscenza del processo, essendo stato notificato personalmente il decreto che disponeva il giudizio (14/01/2015); la partecipazione del difensore e la produzione di un certificato medico all'udienza preliminare dimostrano il rapporto informato difensore-assistito. La Corte ha altresì escluso la rilevanza della data di esecuzione del provvedimento rispetto al discrimine previsto dalla riforma (applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore). Per effetto dell'art. 616 c.p.p. è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Richiamato come norma rilevante relativamente a possibili vizi di notifica e conseguenze processuali; la Corte non ha ritenuto sussistente un vizio che impedisse la conoscenza del giudizio da parte dell'imputato
Norma sulla restituzione nel termine per proporre impugnazione: la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina modificata dalla Riforma Cartabia se la sentenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)
La modificazione normativa che estende la restituzione nel termine si applica solo alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto; quindi non rilevante per sentenze pronunciate anteriormente
Dispositivo che consente la condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorso ritenuto inammissibile o infondato; applicato per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Orientamento giurisprudenziale: Sez. 2 n. 20899 del 24/02/2023 (Delfino, Rv. 284704)
Richiamato per l'affermazione che la disposizione di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p., come modificata dal d.lgs. n.150/2022, si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto
Massime di principio
- La data di pronuncia della sentenza è il criterio decisivo per stabilire l'applicabilità delle modifiche procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022); ciò che conta non è la data di esecuzione o di lavorazione del provvedimento
- Per ottenere la rescissione del giudicato o la restituzione in termini occorre provare in modo chiaro e specifico l'impossibilità di impugnare dovuta a caso fortuito o forza maggiore: mere allegazioni non sono sufficienti
- La conoscenza del procedimento può essere desunta dalla ricezione di atti processuali essenziali (es. decreto che dispone il giudizio) e dalla partecipazione/attività del difensore; questi elementi indeboliscono la tesi della irreperibilità o della notifica viziata
- La lamentata inattività o omissione del difensore di ufficio può costituire causa di impedimento solo se dimostrata come imprevedibile e inevitabile; va provato il nesso tra comportamento del difensore e l'impossibilità di esercitare il diritto di impugnazione
- Ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa possono comportare la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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