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Sentenza

Sentenza n. 468/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale del -OMISSIS-, con cui la Commissione consultiva della Direzione generale del personale - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia ha espresso parere "non favorevole" sull'istanza di transito del ricorrente nel ruolo degli impiegati civili dello Stato, nel profilo professionale di "Operatore" - Seconda area funzionale - fascia retributiva F1, per il quale è stato quindi giudicato "non idoneo"; - del decreto - non ancora notificato - con cui il Ministero, per effetto del suindicato giudizio di "non idoneità", determina il rigetto della domanda di transito del ricorrente; - per quanto possa occorrere, della nota n. m_dg.GDAP.-OMISSIS-.U di protocollo, con cui l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente il suindicato giudizio di "non idoneità"; - di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti ai suindicati provvedimenti; - nonché, per l'accertamento dell'avvenuta formazione, ai sensi dell'art. 76, comma 11 del D. Lgs. n. 443/1992, del silenzio-assenso sull'istanza di transito nei ruoli civili presentata il -OMISSIS- dal ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23\6\2025: - altresì, del decreto del -OMISSIS-, con cui il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la richiesta di transito avanzata dal ricorrente il 5/12/2024; - altresì, della nota n. m_dg.GDAP.-OMISSIS-.U di protocollo del 9/6/2025, con cui il Direttore della Sezione V, ufficio secondo - Personale dirigenziale amministrativo e non di ruolo, della Direzione generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato al ricorrente che con il suindicato decreto del -OMISSIS-, la sua istanza di transito è stata rigettata; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detti provvedimenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- l’11\8\2025: - altresì, del decreto n. -OMISSIS-/S di protocollo del -OMISSIS-, con cui il direttore generale del personale ha disposto la dispensa dal servizio del ricorrente, a decorrere dal 6/6/2025; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detti provvedimenti;

Giustizia amministrativa202500282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere non favorevole e successivo diniego del transito nei ruoli civili, nonché decreto di dispensa dal servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia penitenziaria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dichiarato non idoneo in modo assoluto al servizio d’istituto ma reimpiegabile in altri ruoli, ha impugnato il parere della Commissione consultiva, il successivo decreto di rigetto della domanda di transito nei ruoli civili e il decreto di dispensa dal servizio, chiedendo anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 76, commi 10 e 11, d.lgs. n. 443/1992. Ha dedotto: la formazione del silenzio-assenso decorso il termine di 150 giorni; l’omesso intervento della Commissione prevista dall’art. 50 del d.lgs. n. 443/1992; l’irregolare svolgimento della prova teorico-pratica, poiché sarebbe stato svolto soltanto un colloquio senza elaborato scritto o quesiti a risposta multipla; la violazione della finalità di tutela del posto di lavoro e di reinserimento nei ruoli civili; con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata e la nullità della dispensa, perché adottata in esecuzione di provvedimenti sospesi cautelarmente. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR, l’inammissibilità per mancata impugnazione iniziale del decreto conclusivo e, nel merito, ha sostenuto che il termine di 150 giorni fosse ordinatorio e sospendibile e che il transito non costituisse un diritto del dipendente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo lesivo anche il giudizio di non idoneità e comunque rilevando l’intervenuta impugnazione del decreto finale con motivi aggiunti. Ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti sulla base del motivo assorbente relativo alla formazione del silenzio-assenso. L’istanza era stata ricevuta dall’Amministrazione il -OMISSIS- e il termine di 150 giorni era scaduto il 20 aprile 2025, mentre il giudizio di non idoneità, il diniego e la dispensa erano intervenuti successivamente. Il termine non poteva essere sospeso o interrotto unilateralmente dall’Amministrazione mediante richieste istruttorie o convocazioni per la prova, in assenza di una specifica previsione normativa e in contrasto con la funzione di tutela del lavoratore propria della disciplina. Una volta formato il silenzio-assenso, il potere primario di provvedere si era consumato e l’Amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto in autotutela, ove ne ricorressero i presupposti; non poteva quindi adottare un successivo diniego. Il Collegio ha inoltre richiamato la natura di diritto soggettivo della posizione del dipendente al reinserimento e l’obbligo dell’Amministrazione di verificare il possibile reimpiego anche in mansioni inferiori prima della dispensa. Sono stati annullati tutti i provvedimenti impugnati. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 443/1992

    Riguarda il personale della Polizia Penitenziaria dichiarato non idoneo al servizio d’istituto ma reimpiegabile in altri ruoli e costituisce il presupposto per la domanda di transito.

  • art. 76, comma 1, d.lgs. 443/1992

    Disciplina il procedimento di transito nei ruoli civili e, secondo il ricorrente, richiederebbe il preventivo intervento della Commissione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 443/1992

    Prevede il giudizio della Commissione consultiva sulla domanda di transito; il relativo verbale è stato considerato atto lesivo.

  • art. 76, comma 5, d.lgs. 443/1992

    È richiamato in relazione alla prova teorico-pratica prevista nel procedimento di transito.

  • art. 76, commi 10 e 11, d.lgs. 443/1992

    L'amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

    Il termine di 150 giorni è funzionale alla formazione del silenzio-assenso; l’Amministrazione non può sospenderlo o interromperlo unilateralmente in assenza di una previsione normativa.

  • art. 76, comma 12, d.lgs. 443/1992

    Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.

    La disposizione tutela il dipendente durante il tempo necessario alla diversa collocazione, evitando che i tempi amministrativi ricadano sul lavoratore.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    Decorso il termine per la formazione del silenzio-assenso, il provvedimento adottato tardivamente è inefficace, ferma la possibilità di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies ove ne ricorrano presupposti e condizioni.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Dopo la formazione del silenzio-assenso residua, in presenza dei relativi presupposti, il solo potere di annullamento d’ufficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando una norma prevede che l’Amministrazione debba pronunciarsi entro un termine e stabilisce che, decorso inutilmente tale termine, l’istanza si intende accolta, il termine è funzionale alla formazione del silenzio-assenso e non può essere qualificato come meramente ordinatorio.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, l’Amministrazione non può sospendere o interrompere unilateralmente il termine per la formazione del silenzio-assenso mediante richieste istruttorie, convocazioni o altri atti interni, poiché ciò eluderebbe la tutela assicurata dal meccanismo legale al privato.
  • Dopo la formazione del silenzio-assenso, si consuma il potere primario di provvedere: l’Amministrazione non può adottare un successivo provvedimento di diniego, ma può intervenire soltanto mediante autotutela, se ricorrono i presupposti e le condizioni previste dalla legge.
  • La disciplina del transito del personale della Polizia Penitenziaria dichiarato non idoneo al servizio d’istituto ma reimpiegabile è finalizzata a tutelare la continuità del rapporto di lavoro e impone all’Amministrazione di verificare il possibile reimpiego anche in ruoli o mansioni inferiori compatibili, prima di disporre la dispensa dal servizio.
  • La posizione del dipendente che chiede il transito nei ruoli civili, una volta perfezionatisi i presupposti previsti dalla disciplina, è qualificata come diritto soggettivo al reinserimento nella qualifica prescelta, salva la verifica dell’impossibilità di un ricollocamento compatibile in altri ruoli dell’Amministrazione dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

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