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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29497/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/02/2025 che aveva riformato il Tribunale: era stato dichiarato estinto per remissione di querela il reato relativo agli artt. 56, 622 c.p. (capo 1) e rideterminata la pena per il reato di cui all'art. 615-ter c.p. (capo 2) a 6 mesi di reclusione convertiti in multa di 45.000 €. Il ricorrente contestava: l'insussistenza dell'elemento oggettivo di "accesso abusivo" (era ancora amministratore e titolare della casella aziendale), vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (assenza di dolo), la qualificazione come "operatore del sistema" e l'aggravante correlata, vizi nella determinazione della pena e nella sospensione condizionale, e infine la quantificazione in termini giornalieri della pena pecuniaria (richiamando la declaratoria di illegittimità/incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n.28/2022 e le novità del d.lgs. n.150/2022).

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli infondati: ha confermato la nozione di "sistema informatico" anche riferita alla casella di posta aziendale, la possibilità di configurare accesso abusivo anche se l'agente era abilitato ma operava per finalità estranee (giurisprudenza Casani e Savarese), e la qualificazione dell'imputato come soggetto con potere di intervenire sul sistema, con conseguente applicazione dell'aggravante. È stata però accolta l'ottava doglianza: la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente la determinazione del valore giornaliero della pena pecuniaria (ha applicato 250 euro/giorno senza richiamare la portata della declaratoria costituzionale e le novità legislative). Perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena pecuniaria) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Protegge il "domicilio informatico"; l'accesso o la permanenza nel sistema informatico sono abusivi anche quando compiuti da soggetti abilitati se effettuati in violazione delle condizioni o per finalità estranee all'autorizzazione; la casella di posta è spazio di memoria protetto e il suo accesso abusivo integra il reato

  • art. 135 cod. pen.

    Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva

    Norma di riferimento per il ragguaglio pena pecuniaria/pena detentiva; la Corte evidenzia che la sua applicazione deve essere letta alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle successive norme di delegificazione che hanno ridato al giudice poteri discrezionali sulla quantificazione giornaliera

  • art. 53, comma 2, legge n. 689/1981

    Richiamata nella parte in cui la Consulta (sent. n.28/2022) ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità perché il criterio fisso (valore giornaliero fisso) può essere sproporzionato; la pronuncia ha indicato la necessità di adeguare la misura della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo

  • art. 56-quater, legge n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    Introduce criteri per il ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva: il valore giornaliero va determinato tra un minimo di 5 euro e un massimo di 2500 euro, tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare

  • art. 61, n. 2) cod. pen.

    Aggravante richiamata dalla Corte: la connessione teleologica o la maggiore intensità della pericolosità della condotta, valutata in concreto, può prevalere sulle attenuanti se la condotta dimostra maggiore capacità criminosa e rischio di danno

  • art. 61-bis legge n. 689/1981

    Richiamato nel dibattito sulle pene sostitutive e sulle eventuali incompatibilità con la sospensione condizionale: la Corte ha ricordato l'applicazione temporale e la disciplina delle successioni di leggi nel tempo, escludendo l'applicazione retroattiva di alcune novità

  • art. 56, 622 cod. pen.

    Reati originariamente contestati (poi estinti per remissione di querela): citati nel quadro fattuale ma non oggetto della statuizione di merito per estinzione

  • art. 14 Cost., artt. 614 e 615 cod. pen.

    Richiamati a livello ermeneutico: il domicilio informatico è tutela estesa dalla giurisprudenza alla protezione della sfera privata anche mediante norme penali tradizionali sui delitti contro la inviolabilità del domicilio

Massime di principio

  • L'accesso a una casella di posta aziendale o a una porzione di memoria costituisce accesso al sistema informatico: se lo spazio è protetto (es. password) è presumibilmente riservato e un accesso non autorizzato può integrare 615-ter c.p.
  • Un soggetto autorizzato a entrare nel sistema può comunque commettere "accesso abusivo" se agisce per finalità estranee a quelle per cui l'autorizzazione è stata concessa (dottrina Casani e Savarese); l'abusività si valuta anche sulle modalità, tempi e scopo degli accessi
  • La qualifica di "operatore del sistema" riguarda chi è autorizzato a intervenire "sul" sistema (modificare contenuti o struttura), non il mero utente abilitato a consultare: detta qualifica aggravante si applica se il soggetto ha poteri tecnici o ha commissionato modifiche al sistema
  • Il dolo può essere desunto da indizi concreti e coordinati (orari strani, trasferimenti massivi di dati, modifiche funzionali richieste a terzi, prosecuzione dell'attività nel medesimo settore): la prova può essere indiretta e risultare in re ipsa
  • In tema di pena pecuniaria sostitutiva, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.28/2022 e il d.lgs. n.150/2022, il giudice deve motivare la determinazione del valore giornaliero tenendo conto delle condizioni economiche del condannato e dei criteri dell'art. 133 c.p.; l'applicazione meccanica di 250 euro/giorno deve essere evitata
  • La rinuncia o la richiesta di revoca di benefici personali (es. sospensione condizionale della pena) è atto personalissimo: può essere compiuta dall'imputato o da un difensore munito di procura speciale; il difensore privo di procura non può validamente rinunciare al beneficio

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