Cassazione Penale, Ordinanza n. 27644/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, ha applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso, per come formulato, è stato ritenuto del tutto generico e incentrato su doglianze relative al trattamento sanzionatorio, senza allegare profili di illegalità della pena né vizi inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a una decisione difforme dal contenuto dell'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con motivo non consentito. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, mentre non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati, sull'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha inoltre ritenuto corretta la determinazione delle attenuanti generiche, calcolate sul reato più grave prima dell'aumento per continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, secondo il principio richiamato dalla Corte.
richiamo finale relativo all'anonimizzazione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità della Corte di cassazione è limitato a vizi che incidono sulla validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non potendo estendersi a contestazioni sul merito della pena liberamente concordata.
- Le doglianze relative alla determinazione della pena sono inammissibili quando non denunciano un'ipotesi di illegalità della sanzione, cioè quando la pena irrogata resta entro i limiti edittali e non si pone in contrasto con la legge.
- Le censure sulle circostanze attenuanti generiche devono confrontarsi con la logica della pena concordata e, se formulate in modo generico, non sono idonee a superare il limite di ammissibilità del ricorso.
- Nel calcolo della pena in presenza di più reati, le circostanze attenuanti generiche operano sul reato più grave prima dell'aumento per continuazione, secondo un principio consolidato di legittimità.
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