Cassazione Penale, Sentenza n. 21574/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo (01/12/2022) che, dopo l'assoluzione di D'Anna per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), aveva parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione quantificandola in €516.456,90. Il Ministero deduce tre censure: 1) errata applicazione dei canoni di giudizio (avrebbe il giudice adottato criteri civilistici anziché penalistici nella valutazione della colpa grave che esclude l'indennizzo); 2) omessa, contraddittoria o illogica motivazione sulla non ricorrenza del dolo o della colpa grave (cioè sulle condizioni ostative all'indennizzo); 3) omessa valutazione della possibile colpa lieve dell'indagato ai fini della riduzione del quantum indennitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi come infondati, ritenendo corretta la metodologia del giudice della riparazione: il procedimento è ispirato ai principi del processo civile quanto alla ripartizione dell'onere probatorio (l'istante prova la detenzione e l'assoluzione; la parte resistente prova dolo o colpa grave), ma il giudice può riferirsi alla nozione penalistica di colpa (art. 43 c.p.) e deve valutare la qualità delle "frequentazioni" e la loro incidenza causale rispetto alla misura cautelare. Nel caso, le frequentazioni e le dichiarazioni dei collaboratori non sono state ritenute idonee a configurare dolo o colpa grave. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato che il giudice della riparazione ha omesso di valutare se fosse configurabile una colpa lieve, rilevante non per escludere l'indennizzo ma per una eventuale riduzione del suo ammontare. Perciò la Cassazione annulla l'ordinanza limitatamente al punto relativo alla configurabilità della colpa lieve e rinvia alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su tale profilo; rigetta il ricorso nel resto.
Norme richiamate
Norma sostanziale che inquadra il reato di associazione di tipo mafioso; la sentenza la menziona come fattispecie per cui D'Anna era imputato ma non svolge interpretazioni nuove della norma.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
"perché il fatto non sussiste"
Richiama la formula di assoluzione con cui, in sede di rinvio, la Corte d'appello ha assolto D'Anna; configura il presupposto per la domanda di riparazione (assoluzione dopo detenzione cautelare).
Stabilisce che non si debba corrispondere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione se il procedimento è stato causato, per dolo o colpa grave, dal richiedente. La Corte sottolinea che il giudice della riparazione deve accertare la sussistenza del dolo o della colpa grave e la loro incidenza causale sulla custodia cautelare.
Norma collegata alla disciplina della riparazione; è richiamata nel ricorso come parte della valutazione delle condizioni ostative e della motivazione del giudice.
Norma del codice di procedura penale rilevata nel ricorso con riferimento ai vizi di motivazione; la Corte ha esaminato la motivazione del giudice della riparazione e l'ha ritenuta sufficiente sul profilo del dolo/colpa grave.
Norma processuale citata nel motivo di ricorso relativa al procedimento di riparazione; la Corte ha ritenuto inessenziali le censure mosse con riferimento a tale disposizione quanto ai due primi motivi.
La Corte ha ritenuto ammissibile l'uso della nozione generale di colpa del codice penale (art. 43) per graduare l'elemento soggettivo (dolo, colpa grave, colpa lieve) nel giudizio di riparazione, quando il codice di procedura non contenga definizioni analoghe.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione l'istante deve provare la detenzione e la successiva assoluzione; la parte resistente deve provare che la custodia cautelare è stata causata, in tutto o in parte, da dolo o colpa grave del richiedente.
- Il giudice della riparazione può utilizzare la definizione generale di colpa del codice penale (art. 43 c.p.) per valutare l'elemento soggettivo; non è obbligatorio adottare criteri esclusivamente "civilistici" o penalistici rigidi.
- La semplice frequentazione o contatti con esponenti di un'associazione mafiosa non escludono automaticamente l'indennizzo: occorre valutare la qualità, il tipo e l'effettiva incidenza causale di tali comportamenti rispetto all'adozione della misura cautelare (concausalità).
- Se le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non individuano il richiedente come formalmente affiliato né non additano condotte specifiche di contributo significativo all'organizzazione, tali elementi possono non integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo.
- Il giudice della riparazione deve esaminare non solo l'eventuale colpa grave che esclude l'indennizzo, ma anche l'eventuale colpa lieve del beneficiario della riparazione, perché questa incide sulla misura dell'indennizzo (riduzione del quantum).
- Se la motivazione del giudice della riparazione è carente su punti decisivi (es. valutazione della colpa lieve), la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quei punti e rinviare per nuovo esame, senza necessariamente riformare l'intera decisione.
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