Ordinanza n. 868/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Calabria; - Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Calabria per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; - Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; - Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocato nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria conclusiva e atti della selezione pubblica per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, con contestazione dell'esito della prova scritta e del punteggio attribuito al candidato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, per le parti di interesse e con riferimento alla Regione Calabria, l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, la graduatoria degli idonei e l'elenco dei vincitori, gli esiti anonimi rettificati della prova scritta, il proprio esito e la prova, i verbali di correzione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali della selezione pubblica bandita per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riesame del punteggio della prova scritta, la conseguente ricollocazione in graduatoria e la condanna delle amministrazioni al riesame in forma specifica. All'udienza camerale il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, insistendo per la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Tuttavia, il ricorrente aveva documentato di avere presentato un'istanza di accesso contenente, tra l'altro, la richiesta dei nominativi dei soggetti individuati come controinteressati.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla decisione sull'istanza cautelare e non ha ancora esaminato l'ammissibilità o il merito del ricorso. Ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio: l'Amministrazione deve mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e i recapiti dei controinteressati indicati nell'istanza di accesso; il ricorrente deve quindi notificare il ricorso ad almeno uno di tali controinteressati entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei dati e depositare la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il prosieguo del giudizio è rimesso alle iniziative processuali del ricorrente. Le spese sono state dichiarate nulla per il momento.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento della domanda. In mancanza, il contraddittorio deve essere regolarizzato secondo le modalità ordinate dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando un ricorso avverso una graduatoria concorsuale non è stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento, il giudice deve procedere preliminarmente alla regolarizzazione del contraddittorio, senza anticipare la valutazione definitiva sull'ammissibilità e sul merito.
- Se il ricorrente ha chiesto all'amministrazione, mediante accesso, i nominativi e i recapiti dei soggetti da notificare quali controinteressati, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire tali dati entro un termine e subordinare a tale comunicazione il termine successivo per la notificazione del ricorso.
- La notificazione ad almeno un controinteressato deve essere seguita dal deposito della relativa prova entro il termine assegnato dal giudice; il mancato adempimento può impedire il regolare prosieguo del giudizio.
- La rinuncia all'istanza cautelare comporta la presa d'atto della rinuncia da parte del giudice, senza decisione su fumus boni iuris o periculum in mora, mentre il giudizio di merito può proseguire previa regolarizzazione del contraddittorio.
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