Cassazione Penale, Ordinanza n. 19335/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20/02/2026 resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha accolto un concordato tra le parti in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 02/05/2025, rideterminando la pena nei termini dell'accordo e confermando il resto della decisione. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che, in caso di sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, non sono deducibili con ricorso per cassazione i vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accordo, salvo il caso di pena illegale, che non ricorreva. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione ampia sulla congruità della pena, valorizzando la gravità dei fatti e i numerosi precedenti penali dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., perché fondato su motivi non consentiti avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello; la Corte ha anche ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto alla censura sulla motivazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Consente la decisione in appello sulla base del concordato tra le parti; la natura consensuale e la funzione deflattiva dell'istituto escludono la deducibilità in cassazione dei vizi relativi alla pena oggetto dell'accordo, salvo il caso di pena illegale.
Legittima la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una situazione di mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa a seguito di concordato tra le parti non sono deducibili in cassazione censure che investano la congruità o la determinazione della pena concordata, poiché tali profili appartengono all'accordo negoziale e non sono sindacabili salvo il caso di pena illegale.
- La sentenza emessa in sede di concordato in appello conserva sindacabilità in cassazione solo per i profili che esulano dall'assetto consensuale o per l'eventuale applicazione di una pena illegale.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto per motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La presenza di una motivazione sulla congruità della pena, fondata su gravità del fatto e precedenti penali, esclude comunque la fondatezza della doglianza sul trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
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