Cassazione Penale, Sentenza n. 48789/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per tentato furto; il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., basandosi sul comportamento preprocessuale di ravvedimento (restituzione spontanea della merce) e sulla scarsa propensione del ricorrente alla delinquenza. Si lamentava altresì che la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare la condotta come abituale senza tener conto delle condizioni sociali e familiari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte territoriale aveva confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato il ricorrente per il tentato furto di merce (valore complessivo €97,75; 4 confezioni di auricolari marca Line) commesso occultando la merce nelle tasche e oltrepassando le casse senza pagamento, con arresto dell'intento da parte del personale e consegna spontanea della merce integra. La Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile l'art. 131-bis c.p. alla luce dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e dei reati commessi successivamente, nonché per la non rilevanza della semplice restituzione degli oggetti. La Suprema Corte ha aderito a questa motivazione richiamando principi di giurisprudenza di legittimità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta e della situazione dell'agente. La Corte ha interpretato che occorre considerare la "connotazione storica" della condotta e l'assetto di vita dell'imputato; precedenti e reati successivi possono escludere l'applicabilità della causa di non punibilità.
Circostanza attenuante riconosciuta dai giudici di merito e valorizzata come elemento che ha reso più mite il trattamento sanzionatorio, ma ritenuta insufficiente a legittimare l'esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 131-bis alla luce della personalità criminale e dei precedenti.
Cass. Sezioni Unite, n. 13681 del 2016 e successive pronunce (richiamate)
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che l'applicazione dell'art. 131-bis va operata considerando l'insieme delle circostanze e la storia criminosa dell'agente; la Corte ha richiamato questi precedenti per motivare il rigetto del beneficio in presenza di un quadro di pericolosità rafforzato da precedenti e comportamenti successivi.
Massime di principio
- L'art. 131-bis c.p. non si applica automaticamente in presenza di restituzione spontanea della refurtiva: occorre una valutazione complessiva della personalità e della storia criminale.
- Precedenti penali e reati commessi dopo il fatto possono escludere la non punibilità per particolare tenuità, poiché indicano una maggiore pericolosità sociale.
- La riconoscenza di attenuanti (es. art. 62 n.4) può rendere più mite la pena ma non necessariamente basta per far emergere la particolare tenuità del fatto.
- Il difensore che invoca l'art. 131-bis deve provare e motivare concretamente il ravvedimento e l'assenza di propensione delinquenziale, oltre a fornire elementi sul contesto sociale e familiare.
- La giurisprudenza richiede di considerare la "connotazione storica" dell'agire: non solo l'episodio isolato, ma il complesso della condotta e della vita dell'imputato.
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