Cassazione Penale, Ordinanza n. 04638/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza in sede esecutiva volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di cinque sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la configurabilità del medesimo disegno criminoso, valorizzando da un lato la parziale inammissibilità dell'istanza per violazione del bis in idem, poiché il vincolo era già stato in parte riconosciuto con altra ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, e dall'altro il lungo intervallo temporale intercorso tra i fatti decisi nei diversi procedimenti. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo, in modo generico e sostanzialmente confutativo, il travisamento degli elementi valutati, la motivazione apparente e assertiva e l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal condannato, senza però spiegarne la decisività né confrontarsi con il dato temporale ritenuto particolarmente significativo dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto una valutazione coerente e adeguatamente motivata sulla mancanza di elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso, e che le doglianze del ricorrente fossero generiche e confutative, non idonee a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
identità del disegno criminoso
La continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; non basta un generico programma di vita delinquenziale o una propensione alla devianza. In sede esecutiva occorre verificare indici concreti dell'unitarietà del disegno.
bis in idem
Non è consentito duplicare il riconoscimento del medesimo vincolo in relazione a fatti già valutati in altro provvedimento; il giudice dell'esecuzione ha considerato parzialmente inammissibile la richiesta per un precedente riconoscimento del vincolo.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuto il versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione postula la prova di un medesimo disegno criminoso, cioè di una programmazione unitaria di più reati già delineata, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto.
- Il medesimo disegno criminoso non coincide con il programma di vita delinquenziale: la mera inclinazione a delinquere o l'omogeneità astratta dei reati non è sufficiente.
- Ai fini della continuazione rilevano indici come omogeneità dei reati, contiguità temporale, analogia del modus operandi, unitarietà del contesto e costante partecipazione dei medesimi soggetti, ma nessuno di essi è singolarmente decisivo in astratto.
- L'apprezzamento sulla sussistenza della continuazione è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata, congrua e immune da vizi logici o travisamento del fatto.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o confutative che non confrontino specificamente la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi per escludere la colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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