Cassazione Penale, Sentenza n. 40075/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/10/2022 con cui il Tribunale della Libertà di Bari, accogliendo l'appello ex art. 310 c.p.p. del Procuratore della Repubblica di Foggia avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Foggia (17/03/2021), aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente ritenendolo gravemente indiziato dei reati di devastazione (art. 419 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (artt. 337 e 339 c.p.) in relazione a fatti commessi il 9/03/2020 durante una rivolta in carcere. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) vizio nella motivazione perché il Tribunale non avrebbe fornito la motivazione "rafforzata" richiesta quando si riforma in senso sfavorevole una decisione cautelare; 2) erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., e carenza di motivazione perché non sarebbe stato dimostrato il pericolo concreto e attuale di recidiva, atteso che i fatti erano eccezionali e non ripetibili.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. La decisione impugnata è stata ritenuta corretta: il Tribunale aveva adeguatamente motivato la riforma in senso sfavorevole, basandosi sulle concrete modalità esecutive della condotta (ruolo primario del ricorrente nella rivolta, distruzione di arredi, incendio, evasione di massa, violenza contro operatori e tentativo di sottrarre ricetrasmittenti e chiavi) e sulla personalità dell'indagato (precedenti per evasione, resistenza, violazioni in materia di stupefacenti, procedimenti pendenti e misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie in termini di concretezza e attualità. Conseguentemente è stata confermata l'applicazione della custodia in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce la devastazione; nel caso è stato contestato per i danneggiamenti e l'incendio commessi durante la rivolta in carcere, elementi fattuali presi in considerazione nel giudizio di pericolosità.
Norme relative alla resistenza a pubblico ufficiale (con aggravanti); sono state applicate in relazione alla violenza esercitata contro gli agenti e al tentativo di sottrarre strumenti di servizio.
Permette al pubblico ministero di proporre appello avverso decisioni del G.I.P.; nel caso la Procura di Foggia ha utilizzato tale rimedio che ha portato all'adozione della misura cautelare dal Tribunale della Libertà.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Cita il pericolo di reiterazione (recidiva) quale presupposto per le misure cautelari personali; la Corte ha confermato che il pericolo deve essere concreto e attuale e che tale giudizio si fonda sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'indagato.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Testo unico sulle sostanze stupefacenti (normativa penale in materia di stupefacenti)
Non citata con articolo specifico, ma i precedenti per reati connessi agli stupefacenti sono stati considerati elementi sulla personalità del ricorrente e sul suo profilo di pericolosità.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018, Foniqi)
Richiamata per il principio secondo cui la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione si desumono dalle caratteristiche e modalità del fatto, non dalle sole occasioni esterne di riproduzione; le circostanze del fatto e gli indizi sulla personalità sono determinanti per la prognosi.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari per pericolo di reiterazione occorre dimostrare che tale pericolo è concreto e attuale: la prova si trae dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, non dalla gravità astratta del reato.
- Quando il giudice riforma in senso sfavorevole rispetto al G.I.P. è necessario offrire motivazione adeguata e circostanziata; il giudice d'appello deve spiegare perché la valutazione prognostica risulta negativa.
- Ruolo attivo e organizzato in eventi come rivolte collettive, uso di violenza contro operatori e distruzioni materiali costituiscono elementi forti per ritenere la pericolosità concreta e giustificare la custodia cautelare.
- I precedenti penali, procedimenti pendenti e l'applicazione di misure di prevenzione sono indici valutabili ai fini della personalità pericolosa e possono rafforzare la prognosi di recidiva.
- L'eccezionalità o la singolarità dell'evento possono escludere il pericolo di recidiva solo se il giudice dimostra che la condotta è stata occasionale e non rappresentativa di una spiccata attitudine criminosa.
- Le 'occasioni di riproduzione' (stimoli esterni) sono elementi non determinanti se non accompagnati da indicatori di pericolosità intrinseca dell'indagato; la valutazione deve restare ancorata a elementi fattuali concreti.
- Il pubblico ministero può impugnare il rigetto della custodia dal G.I.P.; il giudice dell'appello può quindi riformare la decisione se ritiene sussistenti i presupposti cautelari sulla base di adeguata motivazione.
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