Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23459/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando errore di fatto e mancata disamina degli atti: sostiene che la Corte di cassazione abbia errato nel ritenere che i reati indicati ai capi 9) e 23) dell'imputazione potessero autonomamente sostenere il titolo custodiale per l'intero periodo di custodia cautelare, senza tener conto del delitto associativo contestato al capo 1). Denuncia inoltre errata riconduzione delle ipotesi di reato alla lettera b) del comma 4 dell'art. 303 c.p.p. anziché alla lettera a) e l'erroneo utilizzo, nella motivazione, dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n.152/1991 che era stata esclusa nel giudizio di cognizione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte motiva innanzitutto la mancanza di legittimazione ad agire: l'art. 625-bis c.p.p. tutela esclusivamente il condannato in via definitiva e il ricorrente era stato prosciolto in sede di gravame (quindi non vi è condanna definitiva). In subordine (e comunque, ai fini dell'inammissibilità) la Corte rileva che la doglianza è in realtà un errore di valutazione/giudizio sulla ricostruzione dei fatti e sull'interpretazione normativa (in particolare la qualificazione ai fini cautelari e l'uso dell'aggravante), mentre l'istituto di cui all'art. 625-bis c.p.p. è rivolto soltanto a correggere errori materiali o di percezione (errori meramente percettivi), non valutazioni di merito o di diritto. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è altresì condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    La norma è interpretata restrittivamente: il rimedio è riservato al solo 'condannato' in senso sostanziale (chi abbia subito una condanna penale divenuta definitiva) e soltanto per correggere errori materiali o di percezione del giudice di legittimità, non per riesaminare valutazioni di fatto o di diritto.

  • art. 303 c.p.p.

    comma 4 (lettere a) e b))

    La questione sostanziale riguardante la ricostruzione della sussistenza dei presupposti cautelari e la loro riconduzione alle lettere a) o b) del comma 4 è stata considerata dalla Corte come questione di merito/valutazione non sindacabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis.

  • art. 7 d.l. n. 152/1991

    La Corte rileva che l'eventuale richiamo a un'aggravante poi esclusa nel giudizio di cognizione costituisce una valutazione di merito e non un errore materiale rettificabile con l'art. 625-bis.

  • art. 643 c.p.p.

    Norma citata in relazione alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte distingue la tutela riservata ai soggetti condannati e la procedura di indennizzo prevista dall'art. 643, osservando che il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis non si estende automaticamente alle ipotesi di rigetto della domanda di riparazione se il ricorrente non è condannato definitivamente.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la pronuncia sulle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, con esclusione della assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis sollevata dal ricorrente (per presunto contrasto con tali articoli costituzionali) è ritenuta non rilevante per la decisione: la Corte afferma che la disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto e con la ragionevole durata del processo, e comunque la questione non incide sulla improponibilità del ricorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è proponibile solo dal condannato in via definitiva; chi è stato prosciolto o assolto in sede di gravame non ha legittimazione a tale rimedio.
  • L'errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis deve essere un errore meramente percettivo (svista), non un errore di valutazione o di diritto: non è consentito usare il rimedio per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche della Corte di cassazione.
  • Le questioni relative alla corretta qualificazione giuridica dei fatti (es. quale lettera del comma 4 dell'art. 303 c.p.p. si applichi) o alla sussistenza/uso di aggravanti escluse in giudizio costituiscono valutazioni di merito non sindacabili con il ricorso di cui all'art. 625-bis.
  • La proposizione di un ricorso inammissibile ex art. 625-bis può comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi prudente valutare preliminarmente la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali (legittimazione, natura dell'errore) prima di proporre il rimedio.
  • Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis, già frequentemente affrontate, non modificano il principio limitativo dell'accesso al rimedio: la tutela è finalizzata esclusivamente a correggere mere sviste del giudice di legittimità e non a creare un ulteriore grado di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.