Cassazione Penale, Ordinanza n. 03074/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza impugnata resa in sede di concordato in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello con la quale era stata applicata una pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., deducendo il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in sostanza, chiedendo una verifica delle condizioni per il proscioglimento nonostante l'accordo sulla pena. La Corte richiama il principio per cui, nei confronti della sentenza emessa a seguito di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra richiesta e decisione del giudice; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti propri del controllo sulla validità del concordato e sulla legalità della pena.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.
Non citato testualmente nel brano, ma il dispositivo applica la sanzione dell'inammissibilità con le conseguenze economiche previste per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa all'esito di concordato in appello sono ammissibili soltanto censure sulla validità del consenso delle parti e sulla conformità della decisione al contenuto dell'accordo, non potendo il ricorso riaprire il merito dei motivi rinunciati.
- La verifica officiosa delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere utilizzata per superare gli effetti del concordato in appello, salvo che emergano profili di illegittimità rilevanti nei limiti del controllo consentito.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono deducibili solo se la sanzione applicata sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
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