Cassazione Penale, Ordinanza n. 22537/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione aveva disposto, in applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., la riduzione di un sesto della pena complessivamente rideterminata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della sentenza di patteggiamento del 22 aprile 2024 e quelli già definiti con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Trento dell'11 luglio 2019. Il Pubblico ministero ha dedotto la violazione dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che la riduzione dovesse essere applicata soltanto alla pena inflitta con la sentenza del 22 aprile 2024, divenuta definitiva il 31 ottobre 2024, e non anche alla pena risultante dalla precedente decisione di Trento, già irrevocabile prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. La controversia riguardava quindi il perimetro oggettivo della riduzione di pena in sede esecutiva e il corretto mezzo di impugnazione avverso il provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero come opposizione, ritenendo che contro il provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione in materia di applicazione della riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. sia esperibile, in via immediata, soltanto l'opposizione davanti allo stesso giudice. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice delle indagini preliminari, per l'ulteriore corso. Non è stata affrontata nel merito la questione sul calcolo della riduzione di pena, perché la decisione si è arrestata alla qualificazione del mezzo di impugnazione e alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione.
Norme richiamate
riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis
la riduzione di un sesto può essere applicata dal giudice dell'esecuzione; il provvedimento emesso de plano è soggetto a opposizione, non a ricorso diretto per cassazione.
Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.
la norma attrare la decisione sulla riduzione di pena nell'alveo del procedimento ex art. 667, comma 4, c.p.p., con conseguente rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento inaudita altera parte.
provvedimento, inaudita altera parte
il sistema prevede un provvedimento de plano del giudice dell'esecuzione, seguito dall'eventuale opposizione davanti allo stesso giudice; solo dopo tale fase è configurabile il ricorso per cassazione.
richiamato nel provvedimento di trasmissione, ma la Corte ha precisato che l'atto va riqualificato secondo la disciplina corretta dell'opposizione.
esprime il principio di conservazione dell'impugnazione, imponendo al giudice ad quem di riqualificare il mezzo erroneamente proposto secondo il suo effettivo contenuto.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che applica de plano la riduzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. non è proponibile ricorso immediato per cassazione: il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice.
- Quando l'impugnazione è erroneamente qualificata o indirizzata, il giudice deve privilegiare il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, riqualificando l'atto nel mezzo corretto e trasmettendolo al giudice competente.
- La disciplina della riduzione di pena in sede esecutiva segue la scansione procedimentale del provvedimento de plano, della successiva opposizione e solo eventualmente del ricorso per cassazione contro la decisione resa sull'opposizione.
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