Cassazione Penale, Sentenza n. 9960/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per reati di bancarotta (art. 216 L. fall. e connessi) con tre censure: 1) errore di applicazione dell'art. 216 L. fall. per eccessivo rilievo dato agli elementi documentali rispetto alla realtà empirica (si sosteneva che i beni indicati fossero di scarso valore, deperibili o sottratti da terzi, e che si fosse trattato solo di irregolarità contabile); 2) errata qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta distrattiva anziché bancarotta preferenziale in relazione ai compensi autoliquidati dall'amministratore; 3) violazione dell'art. 82 c.p.p. per non aver revocato le statuizioni civilistiche nonostante il mancato deposito delle conclusioni scritte della parte civile in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e respinto tutti e tre i motivi. Sul primo punto ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'accertamento della distrazione/occultamento dei beni, considerando la mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della sorte dei cespiti e l'assenza di denunce di furto; sul secondo ha condiviso la qualificazione come bancarotta fraudolenta distrattiva, avendo i giudici di merito riscontrato che i compensi percepiti (circa 157.000 euro nel 2011 e circa 40.000 euro nel 2012) erano stati prelevati in stato di insolvenza della società e risultavano manifestamente sproporzionati rispetto all'impegno richiesto, e non giustificati da delibere assembleari che ne determinassero il quantum; sul terzo motivo ha richiamato il principio di immanenza della costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.), stabilendo che la mancata presentazione delle conclusioni scritte in appello non equivale a revoca implicita della costituzione della parte civile e non esclude la statuizione civilistica. Ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n.1) Legge fallimentare
Riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione: applicata per la sottrazione/occultamento di cespiti aziendali e per prelievi/compensi autoliquidati in stato di insolvenza e sproporzionati.
art. 216, terzo comma, Legge fallimentare
Richiamato per distinguere la mera alterazione del paritario concorso dei creditori (fattispecie meno grave) dalla lesione più grave delle ragioni creditorie che integra la bancarotta distrattiva.
art. 217, comma secondo e art. 224 Legge fallimentare
Riferimento a tenuta incompleta di libri contabili e altre scritture obbligatorie; la Corte d'appello aveva dichiarato estinta per prescrizione tale imputazione.
Richiamato nella censura relativa alla presunta revoca implicita della costituzione di parte civile per mancato deposito delle conclusioni; la Corte di cassazione ha escluso che il mancato deposito equivalga a revoca della costituzione, salvo i casi tassativi previsti dalla norma.
Principio di immanenza della costituzione di parte civile: la costituzione produce effetti in ogni stato e grado del giudizio, salvo revoca espressa o implicita nei casi tassativi.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per affermare che la mancata presentazione delle conclusioni scritte in appello non è sanzionata e non determina per sé la revoca della costituzione di parte civile quando la domanda di rifusione delle spese sia stata comunque proposta.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata a limiti dell'impugnazione in Cassazione: le censure apprezzabili non possono limitarsi a generiche richieste di rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 176/2020
Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; normativa processuale emergenziale riguardante modalità di trasmissione dei documenti.
Massime di principio
- Quando beni aziendali risultano non rinvenuti nel compendio fallimentare, l'onere ricade sul soggetto che li avrebbe 'smaltiti' o che ne invoca la sottrazione da parte di terzi: affermazioni generiche senza prove (es. mancata denuncia di furti, mancanza di documentazione) sono insufficienti a escludere la distrazione.
- La percezione di compensi da parte dell'amministratore, in stato di insolvenza della società, può integrare bancarotta fraudolenta distrattiva se i compensi risultano manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta e non sono stati determinati con formali delibere assembleari; l'autoliquidazione senza determinazione del quantum è rischiosa e può configurare dolo distrattivo.
- La distinzione tra bancarotta distrattiva e preferenziale si basa sull'intensità della lesione delle ragioni creditorie e sulla presenza di elementi di fraudolenza o sproporzione: favorire un creditore non sempre esclude la configurabilità della distrazione se l'azione compromette l'integrità patrimoniale dell'impresa.
- In Cassazione sono precluse le richieste di mera rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi devono evidenziare errori di legge, vizi di motivazione specifici o violazioni procedurali rilevanti.
- Il principio di immanenza della costituzione di parte civile garantisce che la parte civile resti presente nel processo anche se non deposita conclusioni in appello; la revoca della costituzione richiede atto espresso o situazioni tassativamente previste dalla legge.
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