Cassazione Penale, Sentenza n. 1079/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso investe esclusivamente i capi E, F e G (cessioni di sostanze stupefacenti). Sono dedotti tre motivi: 1) carenza di motivazione rispetto alla responsabilità penale per le cessioni contestate, con riferimento alle intercettazioni e alle dichiarazioni difformi della presunta acquirente Ponticello; 2) mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (ossia mancato riconoscimento della lieve entità/assimilazione alla cessione non sistematica), segnalando che non è stata provata la quantità ceduta; 3) violazione del divieto di reformatio in peius per aver aumentato l'aumento di pena sui reati satelliti nella continuazione interna rispetto a quanto praticato in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la responsabilità del Sorce, richiamando le intercettazioni e l'inattendibilità delle dichiarazioni in dibattimento). Ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione del comma 5, con osservazione che la mera pluralità di cessioni e la diversità di sostanze non sono di per sé sufficienti senza accertamento di elementi quantitativi e degli altri indici sintomatici. Il terzo motivo è stato considerato assorbito; la Corte ha comunque richiamato il principio sul divieto di reformatio in peius. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata in parte e rinviata.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico in materia di stupefacenti, art. 73, comma 5
Il comma 5 configura l'ipotesi più grave collegata all'attività di spaccio sistematico. La Corte ha richiamato che per l'applicazione del comma 5 occorre accertare indici di inserimento in un contesto organizzato (controllo di zona, mezzi funzionali, reiterazione, disponibilità di tipi differenti di sostanze e capacità di diffusione sistemica). La semplice pluralità di cessioni e la diversità di sostanze, senza accertamento delle quantità e della contestualità degli altri indici, non sono sufficienti a escludere la valutazione della lieve entità.
Principio giurisprudenziale sul divieto di reformatio in peius
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non può, in violazione del divieto di reformatio in peius, applicare nei reati satellite un aumento di pena superiore a quello praticato dal giudice di primo grado quando la pena complessiva inflitta risulti complessivamente inferiore a quella di primo grado, soprattutto se la riforma ha ridotto la pena-base.
Massime di principio
- Per ritenere configurabile l'art. 73, comma 5, non basta la pluralità di cessioni o la diversità delle sostanze: è necessario valutare complessivamente tutti gli indici sintomatici (quantitativi delle cessioni, reiterazione, controllo di zone, mezzi e capacità di diffusione sistemica).
- Se non è provata la quantità di stupefacente e mancano elementi che dimostrino un contesto organizzato, il giudice deve valutare la possibile riconduzione alla fattispecie di minore gravità (o alla lieve entità) e, in caso di dubbio, astenersi dall'applicare automaticamente il comma 5.
- Le valutazioni probatorie basate su intercettazioni e sulla inattendibilità di dichiarazioni contraddittorie in dibattimento sono rimesse al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se irragionevoli o illogiche; una motivazione congrua sulle intercettazioni e sulle contraddizioni rende inammissibile la censura sulla responsabilità penale.
- In presenza di profili di illegittimità nella qualificazione giuridica (ad es. applicazione impropria del comma 5) la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio, anziché sostituirsi al giudice di merito.
- Il divieto di reformatio in peius va interpretato con attenzione: il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato su reati già caratterizzati in primo grado se la riforma complessiva ha poi recato un vantaggio; per i difensori è opportuno censurare ogni aumento 'a cascata' applicato ai reati satellite quando si chiede la riforma in senso favorevole.
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