Cassazione Penale, Sentenza n. 8529/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per ritenuta errata applicazione della legge penale nella valutazione del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante fallimentare. La difesa ha contestato la valutazione del giudice di rinvio, sostenendo che non sarebbero stati adeguatamente considerati elementi personali favorevoli all'imputato (intento esclusivo a salvare l'attività aziendale, precedenti penali remoti e di scarsa rilevanza) e che il ruolo dell'imputato nella vicenda è stato sovrastimato rispetto a quello della moglie, già condannata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito sufficiente motivazione nel comparare le circostanze attenuanti e l'aggravante, valorizzando il ruolo esecutivo prevalente dell'imputato, i precedenti per reati fraudolenti e l'assenza di elementi concreti idonei a favorire una valutazione più benevola. Per tali ragioni la decisione di equivalenza tra attenuanti e aggravante e la quantificazione della pena al minimo edittale (tre anni) sono state confermate nel giudizio di rinvio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione. La trattazione del ricorso è avvenuta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137/2020, conv. con legge n. 176/2020.
Norme richiamate
art. 219, secondo comma, n. 1), legge fallimentare
art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall.
La norma è stata invocata come aggravante per reati di bancarotta; la Corte d'appello l'ha ritenuta prevalente in combinazione con il ruolo esecutivo dell'imputato nella dinamica del reato
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020
Norma sul procedimento a trattazione scritta; la Corte ha proceduto con la trattazione scritta ai sensi di questa disposizione
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di disporre una multa o somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o presentati con colpa; applicata dalla Corte per l'irritualità/colpa del ricorrente
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare, ai fini della Cassa delle ammende, i profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo); Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 (Pennelli)
Principi secondo cui il sindacato di legittimità sulle valutazioni comparative tra circostanze attenuanti e aggravanti è limitato: tali valutazioni sono discrezionali e impugnabili in Cassazione solo se manifestamente arbitrarie, illogiche o non motivate
Massime di principio
- La comparazione tra attenuanti e aggravanti è una valutazione di merito tipicamente discrezionale: la Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, illogica o arbitraria.
- Il ruolo concreto dell'imputato nella dinamica del reato (es. ruolo esecutivo prevalente) e precedenti per reati analoghi sono fattori che possono giustificare la prevalenza di un'aggravante sulla attenuante.
- La mera enunciazione da parte della difesa di aspetti della personalità non basta se non supportata da elementi concreti; il giudice di rinvio non è obbligato a cercare ex officio elementi favorevoli non indicati dalle parti.
- Ricorsi che non evidenziano profili di illegittimità o carenza motivazionale del giudizio di merito rischiano l'inammissibilità e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per colpa o irritualità dell'impugnazione.
- La procedura (ad es. trattazione scritta prevista da d.l. n.137/2020, conv. con legge n.176/2020) può essere applicata e accelera il giudizio di legittimità; la sua adozione non incide sul merito della valutazione discrezionale del giudice di merito.
- In casi analoghi, per ottenere la prevalenza delle attenuanti è importante che la difesa produca elementi specifici, concreti e documentati che dimostrino la tenuità, la scarsa offensività o ragioni personali con effetto mitigante rilevanti e non già generiche affermazioni
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