Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10010/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di rettifica dell’accertamento doganale e dai correlati provvedimenti sanzionatori emessi su merci importate nell’anno 2011 per conto di una licenziataria esclusiva del marchio Guess. L’Ufficio doganale aveva aumentato il valore in dogana includendo royalties corrisposte alla licenziante estera, ritenendo che tali pagamenti dovessero concorrere alla base imponibile di dazio e IVA. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi degli operatori, escludendo che le royalties fossero condizione di vendita e negando, per gli spedizionieri doganali operanti come rappresentanti indiretti, la responsabilità per il maggiore debito doganale. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme doganali e civilistiche sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la CTR avesse errato nell’escludere le royalties dal valore in dogana, poiché il licenziante esercitava un controllo non limitato alla qualità ma esteso alla gestione della filiera, sicché il pagamento dei diritti di licenza costituiva condizione della vendita; 2) violazione dell’art. 201 CDC, per avere la CTR escluso la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, nonostante la disciplina doganale faccia gravare l’obbligazione anche sul dichiarante che agisce in nome proprio per conto altrui.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha cassato la decisione perché la CTR aveva escluso l’inclusione delle royalties nel valore doganale senza svolgere una verifica completa delle clausole contrattuali e senza applicare correttamente i criteri unionali elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità sulla nozione di "condizione di vendita" e di "controllo" del licenziante. La Corte ha ribadito che le royalties vanno aggiunte al valore di transazione quando non siano già incluse nel prezzo, si riferiscano alle merci valutate e siano dovute come condizione della vendita; se il beneficiario è diverso dal venditore, occorre accertare un legame tale da consentire al titolare del diritto di imporre, direttamente o indirettamente, il pagamento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha censurato l’esclusione della responsabilità dello spedizioniere rappresentante indiretto: in caso di dichiarazione resa a nome proprio per conto altrui, l’obbligazione doganale grava anche sul dichiarante, che può liberarsene solo provando di avere rispettato i doveri di diligenza e buona fede previsti dalla disciplina doganale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché rivaluti sia l’inclusione delle royalties nel valore in dogana sia la responsabilità dei rappresentanti indiretti, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992

    al valore di transazione vanno aggiunti i corrispettivi e i diritti di licenza dovuti come condizione della vendita, se non già inclusi nel prezzo

  • art. 143 Reg. CEE n. 2454/1993

    richiamato per la nozione di persone legate e di controllo, comprensiva di poteri di fatto e di diritto

  • art. 157 Reg. CE n. 2454/1993

    i diritti di licenza concorrono al valore doganale se specificamente riferiti alle merci e dovuti come condizione del contratto di vendita

  • art. 159 Reg. CE n. 2454/1993

    per i marchi di fabbrica l’aggiunta al prezzo richiede ulteriori condizioni, tra cui l’assenza di libertà dell’acquirente di rivolgersi ad altri fornitori non legati al venditore

  • art. 160 Reg. CE n. 2454/1993

    se il pagamento è dovuto a un terzo, la condizione di vendita sussiste solo se il venditore o persona ad esso legata ne richiede il versamento

  • art. 201 Reg. CEE n. 2913/1992

    l’obbligazione doganale grava anche sul dichiarante che agisce in nome proprio, con responsabilità solidale del rappresentante indiretto

  • art. 199 Reg. CE n. 2454/1993

    il dichiarante risponde dell’esattezza delle indicazioni, dell’autenticità dei documenti e dell’osservanza degli obblighi connessi all’introduzione delle merci

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    al rappresentante indiretto è richiesta la diligenza qualificata del professionista

  • art. 220, par. 2, lett. b, CDC

    richiamato come parametro per l’eventuale prova della buona fede del dichiarante

  • art. 5, § 2, CDC

    distingue rappresentanza diretta e indiretta nella dichiarazione doganale

  • art. 40, comma 1, TULD

    consente la dichiarazione doganale personalmente o tramite rappresentante

  • art. 1460 c.c.

    richiamato come criterio analogico per descrivere la condizione di vendita come potere del venditore di impedire la vendita in difetto del pagamento

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione del contratto di licenza

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

Massime di principio

  • Nel valore doganale delle merci importate devono essere inclusi i diritti di licenza o royalties solo se tali importi non sono già compresi nel prezzo, si riferiscono alle merci da valutare e sono dovuti come condizione della vendita.
  • La nozione di "condizione di vendita" va accertata in concreto verificando se il venditore, o una persona a lui legata, non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento delle royalties; quando il beneficiario del diritto è soggetto diverso dal venditore, occorre un legame tale da consentire al titolare del marchio di incidere sulla filiera in modo apprezzabile, anche attraverso poteri di controllo di fatto o di diritto.
  • Nell’apprezzare se il controllo del licenziante sia solo qualitativo o si estenda in modo rilevante alla produzione, alla logistica, alla scelta dei fornitori e alle modalità di commercializzazione, il giudice deve esaminare le clausole contrattuali complessivamente, non isolatamente.
  • Il rappresentante indiretto in dogana risponde solidalmente dell’obbligazione doganale per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione a nome proprio, salvo che provi di aver agito con la diligenza qualificata richiesta al professionista e secondo buona fede, verificando la correttezza delle informazioni ricevute.
  • La responsabilità del rappresentante indiretto non è oggettiva in senso assoluto, ma è connessa a un dovere di vigilanza e di verifica che grava su chi cura professionalmente gli adempimenti doganali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.